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Avvocato Davide Cornalba e le sue consulenze internazionali nell’ambito di risarcimenti
Nato a Lodi nel 1972, l'avvocato Davide Cornalba porta avanti una lunga tradizione familiare nel campo della giurisprudenza. Laureato brillantemente in Giurisprudenza con indirizzo forense presso l'Università Statale di Milano, l’avvocato ha iniziato il suo percorso professionale iscrivendosi all'Ordine degli Avvocati di Milano dopo aver ottenuto l'abilitazione al termine della pratica forense. Questo ha segnato l'inizio di una carriera distinguibile per competenza e dedizione.
Specializzazione in Responsabilità Civile
La carriera dell'Avvocato Cornalba si è focalizzata principalmente sulla responsabilità civile, sia contrattuale che extracontrattuale. Ha approfondito con particolare interesse le tematiche risarcitorie legate ai sinistri stradali, incluse quelle che coinvolgono eventi avvenuti all'estero. La sua competenza abbraccia l'analisi dettagliata delle normative internazionali applicabili e dei parametri di liquidazione dei danni, un campo in continua evoluzione e di rilevante complessità giuridica.
Consulenze internazionali e collaborazioni
Dal 2002, l'avvocato Cornalba è diventato consulente legale per alcuni Consolati, consolidando una lunga e fruttuosa collaborazione. Questa posizione gli ha permesso di espandere ulteriormente la sua expertise a livello internazionale, offrendo consulenze specifiche sui casi di risarcimento che attraversano le frontiere nazionali.
Esperto in danno iatrogeno e colpa medica
La sua specializzazione non si limita ai sinistri stradali; si estende significativamente ai danni iatrogeni, particolarmente nei casi di errore chirurgico e diagnosi ritardata o mancata. La Legge 24 del 8 marzo 2017, che ha riformato la responsabilità medica, ha aperto nuove prospettive nelle quali l'Avvocato Cornalba ha trovato nuovi ambiti di mediazione e risarcimento. La sua competenza è ulteriormente rafforzata dalla collaborazione continua con rinomati docenti universitari di medicina legale.
L'attività professionale dell'Avvocato Cornalba si svolge principalmente tra il suo studio a Milano, vicino al Palazzo di Giustizia, e lo studio di famiglia a Lodi. Questo gli permette di mantenere solide radici nella sua città natale mentre continua a influenzare significativamente la pratica legale nella metropoli milanese.
L'Avvocato Davide Cornalba è un esempio di come dedizione, cultura giuridica e passione possano combinarsi per offrire servizi legali di alto livello. Con un occhio sempre rivolto alle dinamiche internazionali, continua a rappresentare un punto di riferimento indispensabile per tutti coloro che necessitano di consulenze legali complesse e di respiro internazionale, soprattutto in un mondo sempre più globalizzato.
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Responsabilità civile: dalla teoria alla pratica, soluzioni personalizzate per ogni caso
Scopri come l'Avvocato Cornalba gestisce con successo i casi di responsabilità civile, offrendo soluzioni su misura per risarcimenti da sinistri e malasanità.
La responsabilità civile è un tema complesso, ma di vitale importanza per chiunque si trovi coinvolto in situazioni di danno o lesione dei propri diritti. Lo Studio Legale Cornalba, grazie a un approccio multidisciplinare e a una forte esperienza nel settore, offre soluzioni personalizzate per ogni tipo di controversia, garantendo assistenza completa e specialistica in ogni fase del procedimento. La complessità delle vertenze risarcitorie da fatto illecito Le vertenze risarcitorie da fatto illecito, come i sinistri stradali, possono essere estremamente complicate, soprattutto quando coinvolgono parti straniere o eventi accaduti all’estero. La normativa applicabile cambia a seconda della giurisdizione e richiede una profonda conoscenza delle leggi internazionali. Lo Studio Legale Cornalba offre un supporto esperto per garantire che le vittime ottengano il giusto risarcimento, anche in situazioni particolarmente intricate. Questo comprende non solo il risarcimento per i danni fisici e materiali, ma anche per i danni riflessi subiti dai familiari della vittima, come nel caso della perdita di un congiunto. Il delicato tema della malasanità Le vertenze in ambito di malasanità, che includono errori chirurgici, diagnosi errate o ritardate e infezioni contratte in ospedale, sono tra le più delicate da affrontare. Lo Studio Legale Cornalba si avvale di un team specializzato che si occupa di esaminare nel dettaglio ogni caso, collaborando con esperti medici per valutare l'effettiva sussistenza di un errore medico. In questo ambito, la conoscenza delle continue innovazioni giurisprudenziali è fondamentale per ottenere risultati positivi per i propri assistiti. Lo Studio Legale Cornalba è consapevole che ogni caso di responsabilità civile richiede un approccio personalizzato. Per questo motivo, i suoi avvocati si dedicano a specifici ambiti della responsabilità civile, coprendo tutto il ciclo del contenzioso: dalla fase stragiudiziale, spesso cruciale per ottenere risultati favorevoli senza dover ricorrere ai tribunali, alla mediazione, fino ai procedimenti giudiziali sia in ambito civile che penale. Questa capacità di gestire ogni aspetto della controversia consente allo studio di offrire un'assistenza completa, massimizzando le possibilità di successo per il cliente. Innovazione giuridica e soluzioni su misura Il diritto è in continua evoluzione, e lo Studio Legale Cornalba si impegna a mantenersi sempre aggiornato sulle ultime novità giurisprudenziali. Questo è particolarmente importante in settori delicati come la responsabilità civile, dove anche un piccolo cambiamento normativo può avere un impatto significativo sull'esito di una controversia. L'approccio innovativo e attento dello studio consente di fornire soluzioni su misura, adatte a ogni specifico caso, garantendo ai propri clienti un’assistenza di altissimo livello. La gestione delle contravvenzioni e delle denunce penali Accanto alle vertenze risarcitorie, lo Studio Legale Cornalba offre anche assistenza per questioni più comuni, come le opposizioni a contravvenzioni o la proposizione di denunce e querele. Anche in questi casi, lo studio adotta un approccio meticoloso e strategico, analizzando nel dettaglio ogni singolo aspetto della questione per offrire al cliente la miglior difesa possibile. La responsabilità civile è un campo vasto e complesso, ma lo Studio Legale Cornalba si distingue per la capacità di affrontare ogni singolo caso con un approccio personalizzato, attento e aggiornato. Affidarsi a un team di esperti significa non solo avere il supporto legale necessario, ma anche la tranquillità di sapere che ogni aspetto della propria situazione sarà gestito con competenza e professionalità.
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La mediazione: un'alternativa efficace al contenzioso
Scopri con l’Avvocato Cornalba i vantaggi di mediazione o contenzioso e trova la strategia giusta per risolvere la tua controversia legale in modo rapido ed efficace.
Nel panorama legale moderno, la mediazione si sta affermando come una soluzione sempre più efficace e vantaggiosa per risolvere le controversie. Lo Studio Legale Cornalba, con sede a Lodi e a Milano, offre un’assistenza legale specializzata, aiutando i propri clienti a valutare quando la mediazione può rappresentare l’opzione migliore per evitare lunghi e costosi contenziosi. Cos’è la mediazione e perché è vantaggiosa La mediazione è un procedimento di risoluzione delle controversie che si svolge al di fuori del tribunale, con l'aiuto di un mediatore imparziale. Questo strumento alternativo permette alle parti di trovare un accordo in modo collaborativo, evitando i tempi e i costi del contenzioso giudiziario. Uno dei principali vantaggi della mediazione è la rapidità: le controversie che potrebbero richiedere anni per essere risolte in tribunale possono essere risolte in pochi incontri. Inoltre, la mediazione consente alle parti di avere un maggiore controllo sul risultato, favorendo soluzioni che tengano conto degli interessi di entrambi. Le controversie risolvibili tramite mediazione La mediazione può essere utilizzata in una vasta gamma di casi, specialmente in ambiti come la responsabilità civile, dove il risarcimento per danni causati da incidenti stradali, malasanità o altri eventi lesivi può generare dispute lunghe e complesse. Grazie alla sua flessibilità, la mediazione è adatta anche per controversie che coinvolgono più parti o problematiche internazionali, come nel caso di sinistri stradali che coinvolgono soggetti residenti all’estero. Lo Studio Legale Cornalba è esperto nell’assistenza durante la mediazione, fornendo ai clienti le migliori soluzioni per chiudere le dispute in modo efficiente e soddisfacente. Come lo studio legale cornalba supporta la mediazione Lo Studio Legale Cornalba si distingue per il suo approccio specializzato nella mediazione. Grazie a un team di avvocati esperti, lo studio è in grado di offrire un’assistenza completa durante tutte le fasi del processo. Dall’analisi preliminare della controversia, all’individuazione delle migliori strategie per affrontare la mediazione, fino alla gestione diretta degli incontri con la controparte, ogni aspetto viene curato con la massima attenzione. Gli avvocati dello studio non solo conoscono a fondo le tecniche di negoziazione, ma sanno anche come individuare le reali esigenze delle parti, portandole a trovare soluzioni che siano vantaggiose per entrambe. Mediazione o contenzioso: quando scegliere l’una o l’altra? Non tutte le controversie sono risolvibili tramite la mediazione, ed è qui che l’esperienza dell’Avvocato Cornalba si rivela fondamentale. Un’attenta valutazione preliminare permette di capire se la mediazione può essere un percorso fattibile o se, al contrario, è preferibile ricorrere al contenzioso. In ogni caso, la priorità è sempre quella di tutelare al meglio gli interessi del cliente. Anche nel caso in cui la mediazione non porti a un accordo, il lavoro svolto durante il processo può costituire una solida base per una successiva azione legale, riducendo comunque i tempi e i costi della fase giudiziaria. Soluzioni personalizzate per ogni cliente La vera forza dello Studio Legale Cornalba risiede nella capacità di offrire soluzioni su misura per ogni cliente. Ogni controversia è unica, e richiede un approccio specifico. Grazie a un’esperienza consolidata in ambito di mediazione e responsabilità civile, lo studio è in grado di affiancare i propri assistiti in modo personalizzato, garantendo un supporto costante e mirato a ottenere il miglior risultato possibile. L’Avvocato Cornalba e il suo team sono sempre pronti a consigliare la strategia più adeguata, tenendo conto delle esigenze di ogni cliente e delle peculiarità di ogni caso. Affidarsi allo Studio Legale Cornalba significa scegliere un partner competente e affidabile, capace di guidare i clienti attraverso questo processo con competenza e passione. Se stai affrontando una controversia, la mediazione potrebbe essere la risposta giusta: contatta l’Avvocato Cornalba per una consulenza su misura e scopri come risolvere il tuo caso nel modo più rapido ed efficace possibile.
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Il risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa: tutto ciò che devi sapere
Scopri come ottenere il risarcimento per il danno da perdita di capacità lavorativa con l'Avvocato Cornalba. Tutela i tuoi diritti e i tuoi futuri guadagni.
Quando una persona subisce lesioni in seguito a un sinistro stradale o a un infortunio, non solo la salute e la qualità della vita possono essere compromesse, ma anche la capacità di lavorare e produrre reddito. In questo contesto, il risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa diventa un tema cruciale. Ma come funziona e quando è dovuto? Ecco una guida completa per comprendere meglio questo aspetto fondamentale del diritto. La differenza tra capacità lavorativa generica e specifica La capacità lavorativa non è un concetto univoco. Si divide infatti in due categorie principali: la capacità lavorativa generica e quella specifica. La capacità generica fa riferimento all’attitudine di una persona a svolgere qualunque professione compatibile con le sue condizioni fisiche e culturali. La capacità lavorativa specifica, invece, riguarda l’idoneità a continuare a esercitare la medesima attività lavorativa che la persona svolgeva prima del sinistro o una simile. Nel caso di un danno che compromette la capacità lavorativa specifica, il risarcimento è dovuto quando il danneggiato non può più svolgere l’attività lavorativa che svolgeva prima dell’evento, né altre attività simili. Un esempio tipico è quello di un operaio che, a causa di una grave lesione a un arto, non può più compiere mansioni che richiedono sforzo fisico. La capacità lavorativa generica, invece, va risarcita quando una lesione impedisce alla persona di svolgere qualunque attività adeguata alle sue attitudini, indipendentemente dalla professione che svolgeva in precedenza. Quando scatta il risarcimento per la perdita di capacità lavorativa Non tutte le lesioni portano automaticamente alla perdita di capacità lavorativa. La perdita, infatti, va dimostrata dal danneggiato, che deve provare come la lesione abbia inciso sulla sua capacità di lavorare e, quindi, sui suoi guadagni futuri. In altre parole, il risarcimento per la perdita di capacità lavorativa non è automatico, ma richiede una prova specifica del pregiudizio economico subito e della sua correlazione diretta con l’evento lesivo. È inoltre importante notare che le lesioni di lieve entità (le cosiddette "micro-permanenti") solitamente non hanno un impatto significativo sulla capacità lavorativa, a meno che il danneggiato non dimostri che, anche una menomazione di modesta entità, abbia compromesso le sue future possibilità di guadagno. Il risarcimento della capacità lavorativa per chi non ha un lavoro Anche chi non lavorava al momento dell’infortunio, come studenti o casalinghe, può ottenere un risarcimento per la perdita di capacità lavorativa. Questo perché il risarcimento non si basa necessariamente sull'attività lavorativa presente, ma anche sulla potenzialità futura di produrre reddito. La giurisprudenza ritiene che, in questi casi, il danno da incapacità lavorativa debba essere valutato in base al lavoro che la vittima avrebbe potuto svolgere in futuro, tenendo conto di fattori come le capacità, gli studi e le prospettive di mercato. Come si calcola il risarcimento per la perdita di capacità lavorativa Il risarcimento per la perdita di capacità lavorativa deve tendere al ripristino dello status quo ante, ovvero alla condizione economica in cui si trovava il danneggiato prima del sinistro. Per calcolarlo, il giudice moltiplica il reddito che la vittima avrebbe guadagnato in futuro per dei coefficienti di capitalizzazione, che permettono di quantificare il danno economico complessivo. Per chi al momento del sinistro non svolgeva alcuna attività produttiva, come disoccupati o casalinghe, il risarcimento viene solitamente calcolato sulla base del triplo della pensione sociale. In alternativa, si procede con una valutazione presuntiva, stimando quale lavoro la vittima avrebbe potuto svolgere in base al suo percorso formativo e alle sue capacità. Il risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa è un tema complesso e delicato, che richiede una valutazione accurata e una prova specifica del pregiudizio subito. Per tutelare al meglio i propri diritti, è fondamentale rivolgersi a un avvocato esperto in responsabilità civile, come l'Avvocato Cornalba, che saprà guidarti attraverso le diverse fasi del processo, assicurando che ogni aspetto venga preso in considerazione per ottenere il risarcimento che ti spetta.
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La responsabilità civile e l'etica professionale
Scopri l'importanza dell'etica professionale nella responsabilità civile con l'Avvocato Cornalba, per un'assistenza legale trasparente, competente e orientata alla giustizia.
La responsabilità civile è uno dei pilastri fondamentali del nostro ordinamento giuridico, ma quando si unisce al concetto di etica professionale, diventa un tema ancora più complesso e delicato. Nell’ambito della professione legale, come in ogni altra professione, è essenziale rispettare principi etici che tutelino sia i diritti dei clienti che l'integrità del sistema giudiziario. In questo articolo esploreremo il legame tra responsabilità civile e etica professionale, con un focus sull'importanza di mantenere un equilibrio tra il dovere di difesa e il rispetto delle norme deontologiche. Cos'è la responsabilità civile e perché è importante La responsabilità civile si riferisce all’obbligo di risarcire il danno causato a terzi, che può derivare da un’azione o da un’omissione, dolosa o colposa. Nell'ambito professionale, e in particolare in quello legale, questa responsabilità assume una connotazione molto importante: un avvocato, per esempio, può essere chiamato a rispondere di un danno subito dal cliente a causa di un comportamento negligente o di una consulenza errata. La responsabilità civile serve a garantire che chiunque subisca un danno abbia diritto a un risarcimento adeguato. Il ruolo dell'etica professionale nella responsabilità civile L'etica professionale è un insieme di principi che guida il comportamento di un professionista, imponendo il rispetto di norme morali e deontologiche. Per un avvocato, l’etica non è solo una questione di immagine o reputazione: è parte integrante della sua responsabilità nei confronti del cliente e della giustizia. Un avvocato che agisce in maniera etica segue le regole della trasparenza, della lealtà e della competenza. L'etica professionale richiede di evitare conflitti di interesse, di non abusare della propria posizione per trarne vantaggi personali, e di fornire al cliente una consulenza adeguata, anche quando la verità è scomoda o difficile da accettare. La violazione di questi principi non solo può compromettere la fiducia tra avvocato e cliente, ma può anche portare a situazioni di responsabilità civile. I confini tra responsabilità civile ed etica nel contenzioso legale Nel contesto di un contenzioso legale, l’avvocato si trova spesso a dover bilanciare l’obbligo di difendere al meglio il proprio cliente con il rispetto delle regole del sistema legale. Ad esempio, un avvocato non può presentare in giudizio prove che sa essere false o ingannare il tribunale, anche se ciò potrebbe sembrare vantaggioso per il suo cliente. Un comportamento del genere violerebbe sia l’etica professionale sia le norme giuridiche, e potrebbe portare non solo a sanzioni disciplinari, ma anche a conseguenze legali in termini di responsabilità civile. Un avvocato etico deve dunque saper dire di no al cliente quando le sue richieste vanno oltre i limiti della legalità, sapendo che il dovere di proteggere la giustizia prevale su quello di proteggere il singolo caso. Il dovere di competenza e aggiornamento continuo Uno dei pilastri fondamentali dell’etica professionale è il dovere di competenza. Gli avvocati hanno la responsabilità di essere sempre aggiornati sulle leggi e le novità giurisprudenziali. Questo è cruciale per evitare errori che possano danneggiare i clienti e portare a una responsabilità civile per consulenza inadeguata o errata. L’aggiornamento continuo non è solo un obbligo deontologico, ma una pratica essenziale per garantire un servizio legale di qualità. Lo Studio Legale Cornalba si impegna a mantenere i suoi professionisti costantemente informati e formati, garantendo ai clienti la sicurezza di essere seguiti da un team competente ed eticamente irreprensibile. La gestione delle aspettative del cliente Un altro aspetto fondamentale dell’etica professionale legata alla responsabilità civile è la gestione delle aspettative del cliente. Un avvocato deve essere onesto e chiaro fin dall'inizio sul possibile esito di una causa, evitando di creare false speranze o promettere risultati che non possono essere garantiti. Un cliente informato è un cliente più consapevole, e questo contribuisce a evitare situazioni di conflitto o delusione che potrebbero sfociare in accuse di negligenza e responsabilità civile. Lo Studio Legale Cornalba, con la sua esperienza e dedizione, è un punto di riferimento per chi cerca un’assistenza legale basata su competenza, trasparenza e integrità, dove la tutela dei diritti del cliente si coniuga sempre con il rispetto delle regole deontologiche e legali.
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Avvocato Davide Cornalba e le sue consulenze internazionali nell’ambito di risarcimenti
Nato a Lodi nel 1972, l'avvocato Davide Cornalba porta avanti una lunga tradizione familiare nel campo della giurisprudenza. Laureato brillantemente in Giurisprudenza con indirizzo forense presso l'Università Statale di Milano, l’avvocato ha iniziato il suo percorso professionale iscrivendosi all'Ordine degli Avvocati di Milano dopo aver ottenuto l'abilitazione al termine della pratica forense. Questo ha segnato l'inizio di una carriera distinguibile per competenza e dedizione. Specializzazione in Responsabilità Civile La carriera dell'Avvocato Cornalba si è focalizzata principalmente sulla responsabilità civile, sia contrattuale che extracontrattuale. Ha approfondito con particolare interesse le tematiche risarcitorie legate ai sinistri stradali, incluse quelle che coinvolgono eventi avvenuti all'estero. La sua competenza abbraccia l'analisi dettagliata delle normative internazionali applicabili e dei parametri di liquidazione dei danni, un campo in continua evoluzione e di rilevante complessità giuridica. Consulenze internazionali e collaborazioni Dal 2002, l'avvocato Cornalba è diventato consulente legale per alcuni Consolati, consolidando una lunga e fruttuosa collaborazione. Questa posizione gli ha permesso di espandere ulteriormente la sua expertise a livello internazionale, offrendo consulenze specifiche sui casi di risarcimento che attraversano le frontiere nazionali. Esperto in danno iatrogeno e colpa medica La sua specializzazione non si limita ai sinistri stradali; si estende significativamente ai danni iatrogeni, particolarmente nei casi di errore chirurgico e diagnosi ritardata o mancata. La Legge 24 del 8 marzo 2017, che ha riformato la responsabilità medica, ha aperto nuove prospettive nelle quali l'Avvocato Cornalba ha trovato nuovi ambiti di mediazione e risarcimento. La sua competenza è ulteriormente rafforzata dalla collaborazione continua con rinomati docenti universitari di medicina legale. L'attività professionale dell'Avvocato Cornalba si svolge principalmente tra il suo studio a Milano, vicino al Palazzo di Giustizia, e lo studio di famiglia a Lodi. Questo gli permette di mantenere solide radici nella sua città natale mentre continua a influenzare significativamente la pratica legale nella metropoli milanese. L'Avvocato Davide Cornalba è un esempio di come dedizione, cultura giuridica e passione possano combinarsi per offrire servizi legali di alto livello. Con un occhio sempre rivolto alle dinamiche internazionali, continua a rappresentare un punto di riferimento indispensabile per tutti coloro che necessitano di consulenze legali complesse e di respiro internazionale, soprattutto in un mondo sempre più globalizzato.
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Assistenza legale internazionale: il supporto completo dello Studio Cornalba
Lo Studio Cornalba offre assistenza legale internazionale specializzata in sinistri stradali e casi di malasanità. Affidati all'esperienza di avvocati competenti.
Nel complesso panorama legale odierno, la gestione delle vertenze risarcitorie internazionali rappresenta una sfida significativa, tanto per i privati quanto per le aziende. Lo Studio Legale Cornalba si distingue per la sua competenza e dedizione nell'assistere i clienti in vertenze complesse, come quelle derivanti da sinistri stradali internazionali e malasanità, assicurando una copertura legale completa e personalizzata. Sinistri stradali internazionali I sinistri stradali che coinvolgono soggetti di differenti nazionalità richiedono una conoscenza approfondita delle normative internazionali e dei parametri liquidativi. Lo Studio Cornalba, con la sua esperienza in incidenti avvenuti all'estero o subiti in Italia da residenti esteri, offre un'assistenza legale che naviga con perizia tra le complessità delle diverse giurisdizioni. Ciò include il supporto non solo al lesionato ma anche ai familiari, che possono subire un danno riflesso a seguito della perdita di un congiunto. Malasanità e errori medici In campo di malasanità, i casi di errore chirurgico, diagnosi mancata o ritardata, e infezioni nosocomiali richiedono un approccio altamente specializzato. Lo Studio Cornalba collabora con esperti medico-legali per garantire che ogni caso sia trattato con la massima attenzione, puntando a ottenere il massimo risarcimento possibile per i danni subiti, sia fisici che emotivi. Un team di specialisti a tua disposizione Il team di avvocati dello Studio Cornalba è altamente specializzato in vari aspetti della responsabilità civile. Attraverso un lavoro sinergico, lo studio è in grado di offrire consulenze specifiche in ambiti quali le procedure di mediazione, il contenzioso civile, amministrativo e penale. Questo approccio integrato permette di affrontare ogni vertenza in modo completo, fornendo al cliente una strategia legale su misura che spesso si conclude con esiti favorevoli. Opposizione a contravvenzioni e gestione delle denunce Un altro importante ambito di intervento dello Studio Cornalba è l'assistenza in caso di contravvenzioni, denunce-querele e opposizioni a richieste di archiviazione. L'expertise dello studio in questi contesti garantisce che ogni azione legale sia ponderata e basata su solide basi giuridiche, incrementando significativamente le possibilità di successo del cliente. Attività stragiudiziale: un valore aggiunto L'attività stragiudiziale rappresenta uno dei punti di forza dello Studio Cornalba. Gestendo personalmente queste delicate trattative, l'avvocato Davide Cornalba e il suo team riescono spesso a risolvere le controversie in modo efficace senza la necessità di un lungo contenzioso, offrendo così soluzioni rapide e meno onerose per i clienti. Affidarsi allo Studio Legale Cornalba significa scegliere un partner legale capace di offrire un supporto completo in ambito di vertenze risarcitorie, sia a livello nazionale che internazionale. Con un approccio personalizzato e una profonda conoscenza delle dinamiche legali internazionali, lo Studio Cornalba si impegna a proteggere i diritti dei suoi clienti, assicurando che ogni caso venga gestito con la massima professionalità e dedizione.
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Danno da perdita parentale: come viene quantificato e qual è l’onere della prova
Approfondisci il danno da perdita parentale: impara come viene quantificato, quali prove sono necessarie e come ottenere il giusto risarcimento.
Il danno da perdita parentale è una delle forme di risarcimento più delicate e significative nel contesto della responsabilità civile e medica. Questo tipo di danno non patrimoniale riflette la perdita del rapporto emotivo e sociale con un parente deceduto a seguito di un incidente o di malasanità. Comprendere come viene quantificato e quale sia l’onere della prova è fondamentale per chi si trova a dover navigare queste acque spesso complesse. Come si quantifica il danno da perdita parentale La quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale si basa sull'analisi delle circostanze specifiche di ogni caso. I giudici utilizzano le tabelle di riferimento adottate dai tribunali, che offrono una guida ma lasciano anche ampio spazio alla discrezionalità del giudice. Questo significa che non esiste un calcolo standardizzato e il risarcimento può variare significativamente a seconda del contesto e dei dettagli personali e familiari del caso. La valutazione equitativa considera fattori come la vicinanza emotiva e la convivenza, elementi che possono aumentare l'importo del risarcimento. L’onere della prova nel risarcimento per perdita parentale Quando si tratta di risarcimento per la perdita parentale, l’onere della prova ricade sui familiari del defunto. Non è sufficiente dimostrare la semplice parentela con la vittima; i reclamanti devono fornire prove concrete del legame e dell’impatto della perdita sulla loro vita quotidiana. Questo può includere testimonianze personali, corrispondenza e altri documenti che attestano la natura del rapporto prima dell'evento. La sentenza del tribunale di Venezia del 1 giugno 2021 Una recente sentenza emessa dal Tribunale di Venezia ha fornito chiarimenti importanti sull'onere della prova in casi di danno da perdita del rapporto parentale. La sentenza sottolinea che oltre alla dimostrazione del legame di parentela, i familiari devono mostrare come la perdita ha concretamente influenzato la loro vita emotiva e sociale. Questo richiede una documentazione dettagliata e, in alcuni casi, il supporto di testimonianze psicologiche o psichiatriche che possano attestare il trauma subito. Strategie per una documentazione efficace Per affrontare con successo una richiesta di risarcimento, è cruciale preparare una documentazione che possa sostenere efficacemente il proprio caso. Collaborare con un avvocato esperto, come l'Avvocato Cornalba, può fare la differenza. Uno specialista in diritto delle assicurazioni e responsabilità civile sarà in grado di guidare i clienti attraverso il processo di raccolta delle prove e di formulazione di un argomento convincente per il tribunale. Il danno da perdita parentale rappresenta una sfida complessa sia sotto il profilo emotivo che legale. La quantificazione del risarcimento e l'onere della prova richiedono una comprensione approfondita delle normative vigenti e delle recenti interpretazioni giurisprudenziali. Con l'aiuto di uno studio legale come lo Studio Cornalba, i familiari possono navigare il processo con maggiore sicurezza, assicurandosi che il loro caso sia trattato con la sensibilità e l'attenzione che merita.
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Assicurazione incidente stradale: quanto tempo impiega per pagare i danni fisici
L'Avvocato Davide Cornalba offre consulenza su assicurazione incidente stradale, aiutandoti a superare le complessità legali e ottenere il giusto risarcimento.
In caso di incidenti stradali, la figura dell'avvocato si rivela cruciale. L'assicurazione, infatti, è tenuta a coprire i danni fisici subiti da chi non ha causato l'incidente. Tuttavia, il percorso per ottenere il giusto risarcimento è spesso ostacolato da una serie di complessità. Il primo ostacolo consiste nel dimostrare la non responsabilità nell'incidente, sostenendo di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. In questo contesto, l'avvocato Davide Cornalba si distingue per la sua capacità di navigare tra le complessità legali e di garantire ai suoi clienti la migliore rappresentanza possibile. Problemi di responsabilità e descrizioni contraddittorie Uno dei problemi più frequenti che i clienti incontrano è la resistenza delle assicurazioni a pagare il risarcimento dovuto. Spesso, ciò è attribuibile a descrizioni contraddittorie dell'incidente fornite alle compagnie assicurative. Inoltre, non è raro che le assicurazioni tentino di ridurre l'ammontare del risarcimento, nonostante la chiara eleggibilità della vittima. Davide Cornalba, grazie alla sua esperienza nel campo delle consulenze internazionali relative ai risarcimenti, è specializzato nel superare tali ostacoli, assicurando che i suoi clienti ricevano ciò che è equamente dovuto. Valutazione e quantificazione delle lesioni fisiche Dopo aver affrontato la questione della responsabilità, il passo successivo è la valutazione delle lesioni fisiche. Questo processo richiede una perizia medico-legale accurata, che deve considerare non solo l'impatto fisico delle lesioni, ma anche le ripercussioni sulla vita quotidiana del danneggiato, inclusi il danno morale e quello dinamico-relazionale. L'avvocato Cornalba lavora a stretto contatto con esperti medici per garantire che ogni aspetto del danno subito sia correttamente valutato e quantificato. Il supporto di un esperto in diritto delle assicurazioni Per chi subisce danni fisici in un incidente stradale, il supporto di un avvocato specializzato in diritto delle assicurazioni diventa essenziale. Davide Cornalba non solo offre questa specializzazione ma amplia il suo raggio d'azione anche a livello internazionale, affrontando casi che coinvolgono normative e procedimenti legali di altri paesi. Questa competenza internazionale è particolarmente preziosa in un'epoca dove gli incidenti stradali possono facilmente coinvolgere parti da differenti nazioni. La consulenza legale offerta dall'Avvocato Davide Cornalba è indispensabile per navigare le complessità del sistema di risarcimento in caso di incidenti stradali. Con una vasta esperienza sia nel contesto nazionale che internazionale, Cornalba non solo assiste i suoi clienti nella lotta per i loro diritti ma garantisce anche che ogni aspetto del loro caso sia trattato con la massima attenzione e professionalità. La sua dedizione assicura che ogni cliente possa affrontare il processo di risarcimento con fiducia, sapendo di essere supportato da un avvocato di prim'ordine.
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Responsabilità civile e penale: la gestione integrata delle vertenze risarcitorie dallo Studio Cornalba
Responsabilità civile e penale: la gestione integrata delle vertenze risarcitorie dallo Studio Cornalba
Quando ci si trova ad affrontare una vertenza risarcitoria, sia in ambito civile che penale, è essenziale poter contare su un supporto legale competente e integrato. Lo Studio Cornalba offre un servizio completo e specializzato, garantendo assistenza su tutti gli aspetti legati alla responsabilità civile e penale. Grazie a un team di avvocati esperti in vari settori del diritto, lo Studio è in grado di accompagnare i propri clienti in ogni fase del processo risarcitorio, fornendo un supporto professionale e umano.
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Caratteristiche della reversibilità in caso di decesso del lavoratore
A chi spetta la pensione di reversibilità?
Sentiamo spesso parlare della pensione di reversibilità o indiretta, ma di cosa si tratta realmente? In sostanza, al momento del decesso di un lavoratore assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS, è prevista, a favore dei familiari superstiti, una pensione chiamata “pensione di reversibilità” o “pensione indiretta” che garantisce il sostentamento minimo quando viene meno una fonte di reddito per la famiglia. Pensione di reversibilità e pensione indiretta: le differenze La legge garantisce la pensione di reversibilità al coniuge e ai figli di un soggetto pensionato deceduto, per una determinata percentuale che si differenzia in base a chi concorre realmente alla pensione. Invece, se viene a mancare un soggetto iscritto all’INPS non ancora detentore di pensione al momento del decesso, si parla di pensione indiretta. Essa è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia versato almeno 15 anni di contributi (780 contributi settimanali) in tutta la vita assicurativa oppure, in alternativa, almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali), di cui 3 (126 contributi settimanali) nei cinque anni precedenti il decesso. A chi spetta la pensione di reversibilità o la pensione indiretta? La disciplina dell’erogazione delle pensioni ai superstiti, contenuta nell’art 1, comma 41, L. 335/1995, prevede che tale diritto spetti: Al coniuge; Ai figli ed equiparati che, alla data del decesso, non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso; In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo, essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, ai genitori dell’assicurato o pensionato che, al momento della morte del dante causa, abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto; In assenza del coniuge, dei figli o dei genitori o se, pur esistendo, essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che, al momento della morte, siano inabili al lavoro, non titolari di pensione e siano a carico del lavoratore deceduto. Pertanto, una persona che deceda senza beni intestati, può lasciare la reversibilità agli eredi senza necessità che questi debbano per forza fare l’accettazione di eredità (circostanza che comporterebbe il subentro nelle eventuali obbligazioni non adempiute del defunto). Pensione di reversibilità calcolo: quale cifra spetta al superstite? Con riferimento al quantum, la legge prevede che la cifra dell’assegno di reversibilità varia in base al numero di figli economicamente a carico del defunto e deve essere espressamente richiesta; precisamente: 70% della pensione in presenza di un solo figlio; 80% della pensione in presenza di due figli; 100% della pensione per tre o più figli. La pensione di reversibilità al coniuge e al convivente Analizzando il testo letterale della legge, si evince che in caso di decesso di soggetto convivente, il partner con il quale non ha mai contratto matrimonio non ha diritto alla pensione indiretta, in quando nell’elenco dei titolari della pensione ai superstiti si parla proprio di moglie e marito. Il concetto di coniuge è stato però interpretato ed esteso dopo l’approvazione della legge Cirinnà, grazie alla quale la giurisprudenza di merito ha iniziato ad introdurre l’ipotesi di reversibilità in favore del convivente. La sentenza n.4203/2019 a favore dei conviventi Pietra miliare in merito in Italia è la sentenza n.4203/2019 pronunciata dal Tribunale di Foggia, n.4203/2019, la quale, pur riguardando il caso di una coppia omosessuale, si è ispirata ai principi contenuti nella sentenza emessa dalla Corte d’Appello nel 2018 (n. 1005/2018), secondo cui a norma dell’art. 36 della nostra Costituzione, qualsiasi Giudice può procedere al riconoscimento di un diritto costituzionalmente tutelato quale deve ritenersi il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità e quindi intervenire direttamente. La Corte Costituzionale ha chiarito che il diritto alla pensione di reversibilità viene ad inserirsi nel nucleo dei diritti/doveri fondamentali dell’uomo che l’art. 2 tutela e garantisce all’interno delle formazioni sociali nelle quali va inclusa l’unione, sia essa omosessuale o meno, intesa come stabile convivenza tra due. Pertanto il diritto alla pensione di reversibilità è esteso a tutte le coppie e non solo a quelle unite civilmente: il requisito per accedere alla pensione di reversibilità non è l’unione civile ma la stabile convivenza. Insomma, la reversibilità in favore del soggetto convivente è legata unicamente ad un’interpretazione giurisprudenziale della norma, in quanto la legge di per se stessa non prevede che il convivente possa avere diritto a tale beneficio.
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Infortunio sul lavoro: risarcimento e disciplina
Calcolo e denuncia dell’infortunio sul lavoro: come ottenerlo?
L’infortunio sul lavoro è un incidente che avviene in occasione dell’attività lavorativa, ricomprendendo tutte quelle situazioni, anche ambientali, nelle quali il lavoratore può essere a rischio di incidenti e quindi di infortunio. In caso di infortunio sul lavoro vi sono due tipi di tutela per ottenere il risarcimento del danno derivato al lavoratore, l’assicurazione obbligatoria INAIL e l’assicurazione privata del datore di lavoro. Infortunio sul lavoro INAIL L’INAIL è l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ed è un ente pubblico non economico italiano che copre gli infortuni sul lavoro del lavoratore anche se causati direttamente dal lavoratore per negligenza, imprudenza o imperizia ed estende la copertura assicurativa anche agli incidenti che il lavoratore potrebbe avere durante il normale tragitto di andata e ritorno tra casa e lavoro – c.d. infortunio in itinere. Cosa deve fare il lavoratore in caso di infortunio? In caso di infortunio il lavoratore deve comunicarlo al proprio datore di lavoro e recarsi al Pronto Soccorso, ente tenuto a rilasciare il primo certificato medico che dovrà essere trasmesso in via telematica all’INAIL per l’apertura dell’infortunio; Qualche giorno prima del termine della prognosi, il lavoratore dovrà recarsi alla visita medica presso il fiduciario dell’INAIL, visita che potrà esitare in un certificato medico di prosecuzione della temporanea o in un certificato medico di chiusura dell’infortunio con indicazione di ripresa dell’attività lavorativa. Infortunio sul lavoro danno biologico Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro abbia causato una menomazione permanente – c.d. danno biologico – al lavoratore, l’ente fa riferimento a specifiche tabelle INAIL che riportano le valutazioni del danno biologico per le menomazioni elencate e organizzate secondo criteri specifici, ovvero distinti per tipologia; nell’ipotesi di invalidità permanente compresa, secondo le tabelle INAIL, tra lo 0 ed il 5%, l’INAIL non riconosce alcun risarcimento, limitandosi a riconoscere i giorni di assenza dal lavoro; nel caso di invalidità compresa tra il 6% ed il 15% l’INAIL provvede a pagare un’indennità una tantum; in caso, invece, di invalidità superiore al 15%, l’INAIL riconosce al lavoratore una rendita mensile, che dovrà essere rivalutata nel tempo sulla base delle visite mediche presso un fiduciario dell’ente, a cui il lavoratore dovrà sottoporsi con cadenza periodica; Aggravamento del danno biologico per il lavoratore infortunato Il lavoratore infortunato entro 10 anni dall’incidente potrà avanzare domanda di aggravamento del danno biologico. Tale domanda può però essere fatta una sola volta entro i 10 anni dall’incidente o dal riconoscimento della rendita. Diverso invece è ciò che riguarda la domanda di aggravamento della rendita, che può essere presentata una volta all’anno per i primi 4 anni da riconoscimento della stessa, e successivamente al settimo e al decimo anno; In caso di infortunio mortale sul lavoro cosa succede? In caso di infortunio mortale, l’INAIL riconosce ai superstiti una rendita decorrente dal giorno successivo al decesso del lavoratore, e precisamente: - al coniuge unito civilmente fino alla morte o a nuovo matrimonio; - ai figli fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti; fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio; non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea; maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l'inabilità; - in mancanza di coniuge/unito civilmente e figli, ai genitori naturali o adottivi, viventi a carico, fino alla morte o fratelli e sorelle, viventi a carico e conviventi, con gli stessi requisiti previsti per i figli; L’azione per conseguire le prestazioni Inail si prescrive nel termine di 3 anni dall’infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale. Infortunio sul lavoro - assicurazione privata del datore di lavoro Accanto alla tutela obbligatoria prevista dall’INAIL, è possibile che vi sia un’ulteriore tutela per il lavoratore infortunatosi nello svolgimento della prestazione lavorativa, rappresentata dall’assicurazione privata del datore di lavoro, assicurazione che tuttavia non è obbligatorio che il predetto abbia; In quali casi risponde l’assicurazione privata del datore di lavoro? Tale copertura assicurativa non risponde in ogni caso, trattandosi di assicurazione privata, dovendo rientrare l’evento nelle condizioni di polizza e soprattutto non deve sussistere responsabilità del lavoratore nella causazione dell’infortunio, dovendo invece essere l’evento avvenuto per colpa e responsabilità del datore di lavoro, circostanza per la quale il lavoratore ha diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che gli sono derivati dall’infausto evento; Il significato di danno differenziale tra i due risarcimenti Le due tutele (INAIL e assicurazione privata) non sono cumulabili pertanto, ciò che può risarcire la copertura assicurativa privata del datore di lavoro è il danno differenziale, ovvero la differenza tra quanto versato dall’INAIL a titolo di indennizzo per l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale e quanto è possibile chiedere al datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica; Nel danno differenziale si ricomprendono tutte quelle voci legate dal danno riportato dal lavoratore che non sono ricomprese nella liquidazione dell’INAIL, quali la personalizzazione del danno subito, la sofferenza patita, l’incidenza dell’invalidità riportata sulla capacità lavorativa futura della vittima e conseguentemente sulla capacità di produrre reddito, il riverbero del danno patito sulla vita di relazione, le spese mediche sostenute. Come si valuta il danno differenziale? La valutazione del danno differenziale viene effettuata utilizzando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per le lesioni personali micro permanenti e macropermanenti e non utilizzando le tabelle cui fa riferimento l’INAIL; per ottenere la liquidazione di tale danno il lavoratore dovrà sottoporsi a visita medico-legale presso il fiduciario della compagnia di assicurazione, che valuterà il danno complessivo del lavoratore, dal quale scomputare la quota già riconosciuta dall’INAIL e procedere poi alla liquidazione. Da cosa è regolato il danno differenziale? Non vi è una normativa che regoli quanto sopra esposto, il danno differenziale è uno di quei diritti che, nel silenzio del legislatore, in base all'ordinamento giuridico, è stato portato alla luce dalla giurisprudenza. Riepilogando, quando l'evento che ha prodotto l'infortunio va oltre ciò che è prevedibile e il datore di lavoro ha applicato tutte le norme sulla sicurezza, il lavoratore ha il solo diritto di essere indennizzato dall'INAIL (il datore di lavoro dovrà solo integrare, fino al raggiungimento della retribuzione ordinaria, quanto erogato dall'INAIL a questo titolo). Quando invece l'evento dannoso è riconducibile a colpa o responsabilità del datore di lavoro, l'infortunato ha diritto all'intero risarcimento del danno subito, secondo i principi civilistici dell'ordinamento italiano. Quest'ultimo è appunto il caso del danno differenziale.
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Fondo Garanzia per le Vittime della Strada
Caratteristiche e procedure di risarcimento in caso di sinistro stradale
Il F.G.V.S. (Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) è stato istituito con la Legge 990 del 1969 - poi abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private - ed è operativo dal 12/06/1971. Quali sono le caratteristiche del Fondo Garanzia per le Vittime della Strada? Opera sotto il controllo del Ministero per lo Sviluppo Economico e viene gestito dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA), che è una società per azioni che svolge servizi assicurativi pubblici, ovvero interviene dove il sistema assicurativo tradizionale non è sufficiente; Garantisce il risarcimento dei danni causati a cose ed a persone da un sinistro stradale provocato da veicoli non coperti da polizza assicurativa oppure in caso di incidente causato da un veicolo datosi alla fuga, e pertanto rimasto sconosciuto; Viene finanziato attraverso un prelievo su ogni contratto assicurativo stipulato da ogni automobilista quantificato nella misura del 2,5% circa; Quando interviene il Fondo Garanzia per le Vittime della Strada? Le norme che regolano il funzionamento del Fondo individuano sei casi specifici di sinistro stradale in cui l’ente interviene, che si differenziano a seconda della tipologia del veicolo: veicolo non identificato: quando non è possibile identificare l’autoveicolo che ha causato il sinistro (perché ad esempio si è dato alla fuga) vengono liquidati i danni alle persone ed alle cose, in tal caso con una franchigia di € 500,00; veicoli non assicurati: se il veicolo che ha la colpa nella causazione del sinistro non è coperto da polizza RCA il fondo interviene per il risarcimento dei danni derivati a cose (in tal caso con una franchigia di € 500,00) e persone coinvolte; veicoli assicurati con compagnie poste in liquidazione: se il veicolo è correttamente assicurato, ma la compagnia è in liquidazione coatta amministrativa . cioè in fallimento o prossima ad esserlo – il Fondo interviene per la liquidazione dei danni; veicolo in circolazione contro la volontà del proprietario: se il proprietario può dimostrare che i terzi hanno cagionato il sinistro stradale utilizzando il veicolo senza il suo consenso, è il Fondo a risarcire gli eventuali danni derivati; veicoli esteri con targa non corrispondente al veicolo: se non vi è corrispondenza tra i dati di un veicolo immatricolato all’estero e la targa, i danni a persone e cose causati da eventuali incidenti vengono risarciti dal Fondo; veicoli esteri spediti nel territorio italiano da un altro Stato dell’Unione Europea: se il sinistro stradale avviene nel lasso di tempo che intercorre tra la data di accettazione della consegna dell’auto e i 30 giorni successivi, interviene il Fondo. In caso di sinistro stradale che rientra in una delle fattispecie sopra descritte, il soggetto danneggiato può chiedere l’intervento del FGVS, rivolgendosi ad una delle imprese assicuratrici designate dall’IVASS – Istituto Vigilanza sulle Imprese Assicuratrici. Come ottenere il risarcimento in caso di sinistro stradale? Per ottenere il risarcimento si deve inviare la richiesta a mezzo raccomandata sia alla Consap che all’impresa designata. Dal momento della ricezione della richiesta di risarcimento da parte dell’utente, la compagnia assicuratrice designata ha tempo 60 giorni per valutare la domanda e liquidare il risarcimento oppure respingerla. Nel caso di sinistro che vede coinvolto un veicolo assicurato con compagnia in liquidazione coatta amministrativa, i tempi per l’evasione della richiesta di liquidazione si allungano fino a 6 mesi; I massimali previsti dal Fondo Garanzia per le Vittime della Strada Come qualsiasi altra polizza assicurativa, anche il FGVS prevede dei massimali per gli importi da liquidare, per cui l’intervento del Fondo è limitato ad € 6.070.000,00 nel caso di danni alle persone ed € 1.220.000,00 nel caso di danni alle cose. Nello specifico, in caso di richiesta di risarcimento danni al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per sinistro causa da veicolo rimasto sconosciuto, l’onere probatorio incombe in capo all’attore, il quale deve provare: le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo; che il veicolo responsabile si è dato alla fuga. L’attore può adempiere a tale onere probatorio mediante il richiamo a mere tracce ambientali o dichiarazioni orali, ma al fine di evitare frodi assicurative viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la poca della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente, senza che sia in ogni caso consentito richiedere in capo al danneggiato un obbligo di collaborazione eccessivo. In caso di giudizio sarà compito del Giudice prendere in considerazione e valutare ogni elemento prodotto dall’attore ai fini della valutazione della legittimazione passiva del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
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Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a confronto
Caratteristiche, onere della prova e prescrizione del diritto
In cosa consiste la responsabilità contrattuale La responsabilità contrattuale consiste nella violazione di uno specifico dovere proveniente da un preesistente vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto ed è regolata dall’art. 1218 codice civile, il quale prevede che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Che cosa significa? Tale norma va incontro a temperamenti frutto del coordinamento con la disposizione di cui all’art. 1176 cc in materia di diligenza nell’adempimento dell’obbligazione in conseguenza della quale il debitore che, nonostante abbia agito con la diligenza richiesta, non abbia potuto adempiere all’obbligazione sarà esonerato dalla responsabilità risarcitoria. Onere della prova della e prescrizione della responsabilità contrattuale Nella responsabilità contrattuale trova applicazione il principio della presunzione della colpa, per cui l’attore/creditore ha solo l’onere di provare l’inadempimento e l’entità del danno, mentre, al debitore spetterà, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili. In forza dell’art. 1223 cc, il risarcimento del danno dovuto ad inadempimento contrattuale deve ricomprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante) in quanto ne sia conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità tra inadempimento e danno). Il termine di prescrizione a cui soggiace l’azione per ottenere il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale è quello ordinario di decorrenza decennale, salvo i tempi più brevi previsti per specifiche tipologie di contratti. In cosa consiste la responsabilità extracontrattuale La responsabilità extracontrattuale, anche detta “aquiliana” (dal nome della legge romana che disciplinò per prima la responsabilità ex delicto), è quella che consegue quando un soggetto viola un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino “neminem laedere”. La norma fondamentale cui bisogna fare riferimento è l’art. 2043 del codice civile, il quale stabilisce che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Tale disposizione, data la genericità dell’espressione contenuta, è considerata dalla dottrina una sorta di clausola generale dell’ordinamento, realizzata attraverso la atipicità dell’illecito civile. Sarà poi l’autorità giudiziaria a decidere se un dato comportamento può ritenersi lesivo o meno della regola base di convivenza pacifica, verificando la sussistenza di tutti gli elementi strutturali individuati dall’art. 2043 c.c., quali: il fatto illecito: inteso come qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo (cioè tenuto con l’intenzione di nuocere ovvero con prudenza, disattenzione, imperizia) in grado di cagionare ad altri un danno ingiusto. Nella nozione di fatto illecito possono farsi rientrare sia le condotte commissive che quelle omissive, purchè riconducibili all’evento dannoso secondo il nesso di causalità; il danno ingiusto: consiste in un danno ad una posizione di interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, sia sotto il profilo del danno patrimoniale che non patrimoniale. L’ingiustizia del danno va intesa nella duplice accezione del danno prodotto non iure, cioè in assenza di cause giustificative del fatto dannoso, e contra ius, vale a dire lesivo di una posizione o di un interesse tutelati dall’ordinamento. il nesso di causalità (giuridica e materiale) tra il fatto ed il danno: affinchè sorga in capo al soggetto agente l’obbligo del risarcimento del danno, è necessario che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l’evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto. Ai fini dell’accertamento dell’insorgere dell’obbligazione risarcitoria, il nesso di causalità va esaminato sotto un duplice profilo: quello della causalità materiale, ossia della sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l’evento dannoso, e quello della causalità giuridica, ovvero dell’accertamento di un collegamento giuridico tra l’evento lesivo e le sue conseguenze dannose. la colpevolezza dell’agente: ossia il nesso psichico che ricollega la condotta all’agente. A tal fine tornano utili le definizioni fornite dalla disciplina penalistica (art. 43 c.p.) secondo la quale l’evento dannoso è quello previsto e voluto dal soggetto come conseguenza della propria azione o omissione; mentre l’evento colposo è quello non voluto dall’agente, ancorchè previsto, che si verifica per negligenza imprudenza ed imperizia (cd colpa generica) ovvero per circolazione di specifiche regole di condotta (cd. colpa specifica). La responsabilità oggettiva: si caratterizza per il fatto che le conseguenze dannose di un determinato evento lesivo vengono poste a carico di un determinato soggetto esclusivamente sulla base del nesso eziologico con la condotta dell’agente, prescindendo da qualsiasi indagine in ordine al profilo della colpevolezza. L’imputabilità: ovvero la riconduzione della condotta colpevole ad un soggetto fornito di adeguata capacità di intendere e di volere. In ambito civilistico il requisito di incapacità è più elastico e va valutato in concreto caso per caso dal giudice civile. Onere della prova della e prescrizione della responsabilità extracontrattuale In tema di onere della prova, nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno determinato da fatto illecito decorre dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile e si prescrive nel termine di 5 anni.
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Interpretazione dell’ art. 2054 c.c.
La responsabilità nei sinistri stradali
In tema di responsabilità per danni prodotti dalla circolazione di veicoli, possiamo rivolgerci all’art. 2054 c.c., il quale con una serie di presunzioni iuris tantum e iuris et de iure, pone a carico del proprietario di qualunque veicolo non marciante su rotaie, ed eventualmente del conducente se persona diversa dal primo, la responsabilità per danni prodotti nei confronti di oggetti e persone terze e occupanti del veicolo stesso. Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva, ovvero salvo prova contraria nei casi previsti nei primi tre commi dell’articolo, collega un accadimento ad un soggetto, indipendentemente dal comportamento di questi e prescindendo dagli elementi soggettivi di dolo e colpa. Primo e secondo comma dell’articolo 2054 cc Il primo comma dell’art. 2054 c.c. stabilisce che il conducente è obbligato a risarcire il danno, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. L’ultima frase di tale comma ammette quindi la possibilità per il soggetto di dimostrare, non solo di aver tenuto un comportamento corretto, ma di essersi impegnato attivamente per cerare di prevenire ogni possibile conseguenza dannosa derivante dalla propria circolazione. Fermo restando l’inversione dell’onere della prova, la dottrina maggioritaria sostiene che il conducente è responsabile del danno cagionato anche se non è in colpa, sussistendo pertanto la responsabilità dello stesso anche nel caso in cui abbia prestato diligenza e prudenza durante la guida del mezzo. Possiamo quindi affermare che, la responsabilità è esclusa solo se il conducente fornisce la prova diretta a far venire meno il rapporto causale tra la circolazione del veicolo ed il danno che ne è derivato. Il secondo comma dell’art. 2054 c.c. stabilisce che in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Tale previsione ammette pertanto la prova liberatoria da parte di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, ma in mancanza della stessa ciascuno dei due sarà tenuto a rifondere i veicoli danneggiati nella percentuale del 50% ciascuno; La responsabilità da circolazione stradale secondo l’art 2054 cc In tema di responsabilità da circolazione stradale, i primi due commi dell’art. 2054 cc pongono da sempre una spinosa questione interpretativa con riferimento all’ipotesi di scontro tra veicoli, rilevando il problema della configurabilità giuridica del concorso tra una colpa specifica, ossia accertata concretamente a carico di un conducente, e la colpa presunta dell’altro soggetto coinvolto. A tale questione, che ha un notevole risvolto pratico in considerazione degli enormi riflessi che la soluzione scelta è destinata a produrre nella distribuzione dell’onere della prova, la giurisprudenza ha dato soluzioni diverse: Un primo orientamento prevede che il danneggiato che voglia superare la presunzione di colpa ha l’onere di provare la colpa specifica dell’altro soggetto, nonché fornire la prova liberatoria, prevista dal primo comma, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questo orientamento è stato ripetutamente sottoposto a delle critiche tanto che la Corte di Cassazione ha precisato che il concorso tra colpa specifica e colpa presunta è teoricamente configurabile, ma può essere superato in via logica, in considerazione del carattere assorbente della condotta assunta dal conducente la cui colpa sia accertata in concreto. Un secondo orientamento, maggiormente condiviso, prevede invece che, in forza del principio che si pone come esigenza di assicurare una distribuzione delle responsabilità più aderente al caso concreto, vi è la necessità di procedere all’accertamento in concreto della condotta di guida tenuta da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, anche nel caso in cui uno di essi abbia posto in essere una violazione grave delle regole di condotta. In conclusione, alla luce di quanto disposto dal primo (obbligo di risarcimento del danno) e dal secondo (presunzione di concorso paritario) comma dell’art. 2054 c.c., non sembra potersi dubitare che incomba sul conducente/danneggiato l’obbligo di provare di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile, pertanto in caso di mancanza di tale prova, tornerà ad applicarsi del principio del concorso tra la colpa di un conducente e la colpa presunta dell’altro. Terzo comma dell’articolo 2054 cc Il terzo comma dell’art. 2054 c.c. prevede, invece, l’istituto della solidarietà passiva nell’obbligo del risarcimento intercorrente tra il titolare del veicolo ed il conducente dello stesso (quando trattasi di persone diverse fra loro), stabilendo una responsabilità in solido tra i due soggetti. Pertanto il conducente del veicolo al momento del sinistro, sarà chiamato a rispondere dei danni cagionati in via solidale con il proprietario dello stesso, diventando una parte anche nell’eventuale causa giudiziale.
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Danno biologico incidenti stradali: come si calcola
Scopri come si calcola il danno biologico, quali sono i parametri da considerare e le tabelle di riferimento per ottenere il giusto risarcimento.
Quando si parla di danno biologico, si intende la lesione, permanente o temporanea, dell’integrità psichica o fisica di una persona, un bene garantito dalla nostra Costituzione. Il danno biologico è una tipologia di danno non patrimoniale che consegue a una lesione fisica o psichica, la quale può compromettere, in modo temporaneo o permanente, le attività vitali di una persona. Definizione di danno biologico Il danno biologico rappresenta una lesione che non si traduce direttamente in una perdita economica, ma che incide profondamente sulla qualità della vita dell'individuo. Il danno biologico comprende, inoltra al suo interno, la componente del c.d. danno esistenziale, inteso come sofferenza interore patita dal soggetto in conseguenza della lesione principale. Danno biologico e danno esistenziale sono due distinte locuzioni meramente descrittive dell'unica categoria di danno, ovvero del danno non patrimoniale, da identificarsi nel danno determinato dalla lesione di ineteressi inerente la persona non connotati da rilevanza economica, come affermato più volte della Suprema Corte di Cassazione. I casi più comuni di danno biologico I casi in cui si riconosce comunemente l'esistenza di un danno biologico includono: Modifica dell’aspetto estetico di un individuo. Riduzione delle capacità psico-fisiche, intesa come lesione che determina una riduzione nella perdita di una determinata capacità del soggetto nella quotidianità; Perdita di chance lavorative o riduzione della capacità lavorativa. Gli elementi costitutivi del danno biologico Per provare la sussistenza di un danno biologico, devono essere presenti tre elementi fondamentali: Lesione psichica o fisica: Deve essere dimostrata la presenza di una lesione. Nesso causale: Deve esserci una chiara relazione causale tra la lesione e l'evento che l'ha determinata; Compatibilità: delle lesioni di cui si chiede il risarcimento con l'evento che le ha determinate. In caso di incidenza della lesione sulle attività quotidiane del soggetto, si parla di personalizzazione del danno biologico. Risarcimento del danno biologico: tutti i parametri La liquidazione del danno biologico avviene tramite specifiche tabelle di riferimento che confrontano due parametri principali: Entità della lesione, che si traduce in una percentuale di invalidità Età del danneggiato. Invalidità temporanea L’invalidità temporanea si calcola in base ai giorni necessari per la guarigione e il ritorno alle attività normali. È stato stabilito che il risarcimento dell'invalidità temporanea e l'eventuale retribuzione percepita durante tale periodo sono due voci differenti che non si intersecano fra loro Invalidità permanente L'invalidità permanente viene valutata in base all'età del danneggiato e al grado di gravità della lesione, espressa in punti percentuali. Questa invalidità non riguarda solo danni fisici, ma anche psichici, come il dolore patito nel caso di decesso di una persona e l'impatto psicologico sui familiari. Entità della lesione Le lesioni vengono classificate in: Micropermanenti: lesioni lievi, con un’invalidità compresa tra lo 0 e il 9%. Macropermanenti: lesioni gravi, con un’invalidità superiore al 9%. Tipologie di danno biologico e calcolo del risarcimento Incidenti stradali In caso di sinistri stradali, il danno biologico si verifica quando una lesione compromette l'integrità psicofisica dell’individuo. Il colpo di frusta è una delle lesioni più comuni in questi casi. Il risarcimento viene calcolato secondo il Codice delle Assicurazioni Private, che distingue tra lesioni di lieve entità (inferiori o pari al 9%) e lesioni più gravi. Responsabilità medica Il danno biologico può derivare anche da responsabilità medica, rientrando così nel campo della malasanità. In questi casi, i parametri di calcolo del risarcimento sono simili a quelli degli incidenti stradali. Danno biologico INAIL o di origine lavorativa L'INAIL indennizza il danno biologico e la diminuzione delle capacità lavorative in caso di malattia professionale riconosciuta. Se il danno è inferiore al 6%, il risarcimento è interamente a carico del datore di lavoro; tra il 6% e il 15%, l’INAIL indennizza il danno biologico, mentre il datore di lavoro risarcisce le altre componenti; dal 16% in poi, la vittima ha diritto alla rendita INAIL, che copre sia il danno biologico che quello patrimoniale. Trasmissibilità del diritto al risarcimento Il diritto al risarcimento del danno biologico può essere trasmesso iure hereditatis. I familiari possono richiedere il risarcimento per i danni percepiti personalmente a causa del decesso o dell'infermità del congiunto, nonché per le somme maturate e non riscosse dal defunto. Prova del danno biologico La prova del danno biologico deve essere fornita tramite idonea certificazione medica che attesti la gravità del danno, nonché l'eventuale impatto negativo sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato. Solo dopo questa dimostrazione è possibile determinare il risarcimento. Criteri di liquidazione del danno biologico La legge stabilisce criteri certi sia per le liquidazioni delle lesioni micropermanenti (inferiori al 9% di invalidità) che per le lesioni macropermanenti (superiori al 9%). Per le macrolesioni (superiori al 9%), si utilizzano le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, valide in tutta Italia. Queste tabelle aiutano a stabilire il valore del danno attraverso la rideterminazione del quantum delle singole lesioni in base alle specifiche caratteristiche del danneggiato. La liquidazione prevede l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi eventualmente anche alla discrezionalità del giudice. Il calcolo del danno biologico è un processo complesso che richiede una valutazione attenta di numerosi fattori, inclusi la natura della lesione, l’età e l'impatto sulla vita quotidiana del danneggiato. Se siete vittime di un danno biologico, è fondamentale rivolgersi a professionisti esperti come l’avvocato Cornalba specializzato in risarcimento danni per garantire che i vostri diritti vengano pienamente tutelati.
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Esperienza e innovazione: la carriera dell’avvocato Davide Cornalba nel Diritto Civile
Scopri la carriera di Davide Cornalba nel diritto civile: esperienza, innovazione e consulenza legale di alto livello.
L’avvocato Davide Cornalba rappresenta una figura di spicco nel panorama del diritto civile italiano. Nato a Lodi nel 1972, Cornalba ha saputo unire la tradizione familiare con un approccio innovativo e dinamico, distinguendosi per la sua competenza e passione in vari ambiti del diritto civile. In questo articolo, esploreremo il percorso professionale di Cornalba, soffermandoci sulle sue principali aree di specializzazione e sui traguardi raggiunti nel corso della sua carriera. Formazione e inizi di carriera Davide Cornalba ha intrapreso il suo percorso accademico presso l’Università Statale di Milano, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con indirizzo forense. La sua scelta di seguire le orme della tradizione familiare nel campo giuridico è stata accompagnata da un impegno costante e una determinazione che gli hanno permesso di distinguersi sin dai primi anni di studio. Dopo la laurea, Cornalba ha svolto la pratica forense necessaria per ottenere l’abilitazione e iscriversi all’Ordine degli Avvocati di Milano, un passo fondamentale per l’avvio della sua carriera professionale. La specializzazione nella Responsabilità Civile Uno degli ambiti in cui l’avvocato Cornalba ha maturato una significativa esperienza è quello della responsabilità civile. Questa materia, che rappresenta il fulcro del suo interesse professionale, comprende sia la responsabilità extra-contrattuale che quella contrattuale. Cornalba ha dedicato particolare attenzione alle tematiche risarcitorie da fatto illecito, concentrandosi sui sinistri stradali, inclusi quelli avvenuti all’estero. La sua conoscenza approfondita delle normative applicabili e dei parametri liquidativi, unita a un costante aggiornamento sulle innovazioni giurisprudenziali, lo ha reso un esperto riconosciuto in questo settore delicato e in continua evoluzione. Collaborazioni con i Consolati Dal 2002, l’avvocato Cornalba svolge il ruolo di consulente legale per alcuni Consolati, consolidando una lunga e proficua collaborazione. Questo incarico non solo testimonia la fiducia riposta nelle sue competenze, ma gli permette anche di confrontarsi con una vasta gamma di situazioni legali complesse, arricchendo ulteriormente il suo bagaglio professionale. La Responsabilità Contrattuale e il Danno Iatrogeno Oltre alla responsabilità extra-contrattuale, Cornalba si è specializzato anche nella responsabilità contrattuale, con particolare riferimento al danno iatrogeno. Questo campo comprende casi di colpa medica specifica, come errori chirurgici e diagnosi mancate o ritardate, nonché infezioni nosocomiali. L’avvocato Cornalba ha approfondito le implicazioni della Legge 24 dell’8 marzo 2017, che ha riformato la responsabilità medica, aprendo nuove prospettive in ambito mediatorio. Grazie alle sue competenze e alla costante collaborazione con illustri docenti universitari di medicina-legale, Cornalba offre un contributo significativo in un settore di grande importanza e sensibilità. Gli Studi di Milano e Lodi Attualmente, l’avvocato Davide Cornalba divide il suo tempo tra lo Studio milanese, situato a 20 metri dal Palazzo di Giustizia, e lo Studio avito di Lodi. Questa duplice presenza gli consente di essere sempre vicino ai suoi clienti e di seguire personalmente ogni caso con la massima attenzione. La scelta di mantenere uno studio anche nella città natale testimonia il legame profondo con le proprie radici e la volontà di offrire un servizio di qualità sia a livello locale che nazionale. La carriera dell’avvocato Davide Cornalba è caratterizzata da un perfetto equilibrio tra esperienza e innovazione. Cornalba rappresenta l’esempio di come la tradizione possa convivere con l’innovazione, offrendo soluzioni efficaci e al passo con i tempi alle problematiche legali dei suoi clienti.
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Come tutelarsi legalmente per contravvenzioni e denunce
Scopri come l'avvocato per contravvenzioni e denunce Davide Cornalba può aiutarti con un supporto legale specializzato e personalizzato. Contattaci oggi!
Nella società odierna, le contravvenzioni e le denunce sono eventi comuni che possono colpire chiunque. La complessità delle leggi e delle procedure legali rende indispensabile l'assistenza di professionisti esperti. L'avvocato Davide Cornalba e il suo team offrono un supporto legale completo e specializzato per gestire queste situazioni in modo efficace e sicuro. L'importanza di un supporto legale specializzato Avere un avvocato esperto al proprio fianco è fondamentale per affrontare contravvenzioni e denunce. L'avvocato Cornalba si avvale di un team altamente qualificato, in cui ogni avvocato si dedica a specifici aspetti della responsabilità civile. Questo approccio garantisce una gestione a 360 gradi delle vertenze legali, assicurando che ogni aspetto della difesa sia curato nei minimi dettagli. Procedure di mediazione La mediazione è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie che può evitare lunghe e costose battaglie legali. Il team dell'avvocato Cornalba offre assistenza specialistica nelle procedure di mediazione, aiutando le parti a raggiungere un accordo soddisfacente. Questo processo non solo è più rapido, ma spesso consente di mantenere buoni rapporti tra le parti coinvolte. Difesa in ambito giudiziale civile Quando la mediazione non è possibile, la questione può passare al giudizio civile. In questi casi, è essenziale avere una rappresentanza legale competente. Gli avvocati dello studio Cornalba sono esperti in ogni ordine e grado di giudizio civile, fornendo una difesa solida e ben strutturata. La loro esperienza copre una vasta gamma di casi, garantendo un supporto adeguato per qualsiasi situazione. Difesa in ambito giudiziale amministrativo Le controversie con le autorità amministrative richiedono una conoscenza approfondita delle leggi e delle procedure specifiche. Lo studio Cornalba offre una difesa specializzata anche in questo ambito, assicurando che i diritti dei clienti siano protetti contro decisioni amministrative sfavorevoli. Questo include l'assistenza in procedimenti contro multe e sanzioni amministrative. Difesa in ambito penale Le accuse penali possono avere conseguenze gravi e durature. Per questo motivo, è fondamentale avere al proprio fianco avvocati esperti in diritto penale. Lo studio Cornalba offre una difesa robusta per chiunque sia coinvolto in procedimenti penali, lavorando con passione e dedizione per garantire il miglior esito possibile per i propri assistiti. Opposizione a contravvenzioni Ricevere una contravvenzione può essere frustrante, soprattutto se ritenuta ingiusta. Gli avvocati dello studio Cornalba forniscono assistenza per opporsi a contravvenzioni, esaminando ogni dettaglio del caso e presentando le prove necessarie per contestare la multa. Questo può portare all'annullamento della contravvenzione o alla riduzione della sanzione. Proposizione di denunce-querele Quando si è vittime di un reato, presentare una denuncia-querela è il primo passo per ottenere giustizia. Lo studio Cornalba assiste i clienti nella redazione e presentazione di denunce-querele, assicurando che tutte le procedure legali siano seguite correttamente. Questo aumenta le possibilità di successo del caso e protegge i diritti delle vittime. Opposizioni a richieste di archiviazione Non sempre una denuncia porta all'apertura di un processo. In alcuni casi, il pubblico ministero può decidere di archiviare il caso. Gli avvocati dello studio Cornalba possono opporsi a queste richieste di archiviazione, presentando nuove prove o argomentazioni legali per convincere il giudice a riaprire il caso. Questo è un passo cruciale per garantire che la giustizia sia fatta. Materia risarcitoria e procedimenti di mediazione Oltre alla difesa in giudizio, lo studio Cornalba si occupa anche di materia risarcitoria. Questo include la richiesta di risarcimento per danni subiti, sia in sede di mediazione che in giudizio civile. La loro esperienza in questo campo assicura che i clienti ottengano il giusto compenso per i danni subiti, sia materiali che morali. Attività stragiudiziale Non tutte le vertenze legali richiedono un processo. Spesso, una gestione attenta e appassionata delle controversie può portare a ottimi risultati senza dover passare per le aule di tribunale. L'avvocato Cornalba gestisce personalmente molte di queste attività stragiudiziali, cercando sempre la soluzione migliore per i propri clienti. Affrontare contravvenzioni e denunce può essere un processo complesso e stressante. Tuttavia, con l'assistenza dello studio legale dell'avvocato Davide Cornalba, è possibile gestire queste situazioni con competenza e tranquillità. Grazie a un team di avvocati specializzati e a un approccio personalizzato, lo studio Cornalba offre una difesa completa e efficace, assicurando che i diritti dei clienti siano sempre protetti. Se hai bisogno di assistenza legale, non esitare a contattare lo studio Cornalba per una consulenza professionale.
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Incidente stradale: chi paga le spese mediche
Scopri chi copre le spese mediche dopo un incidente stradale e come funziona la responsabilità assicurativa.
Gli incidenti stradali sono eventi sfortunati che possono avere gravi conseguenze, non solo in termini di danni materiali ai veicoli, ma anche per quanto riguarda le lesioni fisiche ai conducenti e ai passeggeri coinvolti. Una domanda cruciale che molti si pongono in queste circostanze è: chi copre le spese sanitarie per l'assistenza medica necessaria? In questo articolo, esploreremo in dettaglio come funziona la copertura delle spese mediche in caso di incidente stradale. La copertura della responsabilità civile obbligatoria In Italia, la responsabilità civile obbligatoria (RCA) è un requisito fondamentale per tutti i veicoli a motore. Questa polizza assicurativa è progettata per coprire i danni causati a terzi in caso di incidente, inclusi gli occupanti dei veicoli coinvolti e il conducente del veicolo danneggiato. Tuttavia, la RCA non copre le spese mediche del conducente che causa l'incidente, se non ha stipulato una copertura aggiuntiva specifica. Le limitazioni della previdenza sociale È importante sottolineare che la previdenza sociale non copre l'assistenza medica necessaria a seguito di un incidente stradale. Questo significa che, se si subiscono lesioni in un incidente, non si può fare affidamento sul sistema sanitario pubblico per coprire le spese mediche senza un'adeguata copertura assicurativa. In assenza di questa, i costi potrebbero gravare interamente sul conducente. La copertura speciale per il conducente Molte compagnie assicurative offrono una copertura speciale per il conducente, che può essere aggiunta alla polizza RCA. Questa copertura extra è fondamentale in quanto include i costi dell'assistenza medica di cui il conducente potrebbe aver bisogno dopo un incidente stradale, nonché un'indennità in caso di morte o invalidità permanente. Tuttavia, è essenziale verificare se questa copertura è stata effettivamente inclusa nella propria polizza assicurativa, poiché non è sempre garantita di default. L'accordo tra UNESPA e i Servizi Sanitari Pubblici Una delle soluzioni più rilevanti per la copertura delle spese mediche in caso di incidente stradale deriva dall'accordo tra UNESPA, il datore di lavoro assicurativo, e i servizi sanitari pubblici. Questo accordo stabilisce che le compagnie di assicurazione sono responsabili delle spese sanitarie fino a un massimo di 9.360 euro. Dopo tale limite, i costi vengono coperti dai servizi sanitari pubblici. Tuttavia, questa copertura si applica solo in specifiche circostanze, tra cui: Incidenti che coinvolgono moto o motorini Quando il conducente responsabile non ha stipulato una copertura per incidenti Se non ci sono altri veicoli coinvolti nell'incidente Il ruolo del consorzio indennità assicurativa In situazioni in cui il conducente responsabile di un incidente stradale non ha alcun tipo di assicurazione, le spese derivanti dall'incidente ricadono sul Consorzio Indennità Assicurativa. Questo consorzio è un organismo che interviene per garantire un risarcimento in caso di incidenti causati da veicoli non assicurati o non identificati, assicurando che le vittime ricevano comunque un adeguato sostegno finanziario. Cosa fare in caso di incidente Se si è coinvolti in un incidente stradale, è fondamentale seguire alcune procedure per garantire che le spese mediche siano adeguatamente coperte: Segnalare l'incidente: contattare immediatamente le autorità competenti e la propria compagnia di assicurazione per segnalare l'incidente e avviare il processo di richiesta di risarcimento. Ottenere una valutazione medica: recarsi immediatamente in ospedale o presso un centro medico per ottenere una valutazione completa delle lesioni subite. Conservare tutte le ricevute e i documenti relativi alle spese mediche. Verificare la copertura assicurativa: controllare attentamente la propria polizza assicurativa per comprendere quali spese mediche sono coperte e fino a che importo. Consultare un avvocato: in caso di dubbi o difficoltà nel processo di risarcimento, è consigliabile consultare un avvocato specializzato in infortunistica stradale per ottenere assistenza legale e assicurarsi di ricevere il risarcimento dovuto. La copertura delle spese mediche in caso di incidente stradale è un aspetto cruciale da considerare per tutti i conducenti. Affidarsi alla sola RCA potrebbe non essere sufficiente, soprattutto per le proprie lesioni personali. Pertanto, è altamente consigliabile valutare attentamente le opzioni di copertura aggiuntiva offerte dalle compagnie assicurative e considerare l'importanza di avere una protezione completa. Essere preparati e informati può fare la differenza tra affrontare con serenità le conseguenze di un incidente o trovarsi in difficoltà economiche impreviste.
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Cos'è il danno iatrogeno differenziale?
Scopri cos'è il danno iatrogeno differenziale, le sue implicazioni legali e come viene calcolato il risarcimento.
Nel settore della responsabilità medica e della malasanità, il termine "danno iatrogeno differenziale" si riferisce a un danno alla salute causato dall'azione di un operatore sanitario che aggrava una lesione preesistente. "Iatrogeno" significa infatti “derivante da un trattamento medico”. Questo tipo di danno rappresenta esclusivamente i pregiudizi direttamente derivati dall’errore medico, escludendo quelli che sarebbero comunque insorti. Negli ultimi anni, il danno iatrogeno differenziale ha acquisito maggiore importanza nell'ambito del danno biologico. Questo è dimostrato dall'aumento delle denunce e delle pronunce giurisprudenziali che trattano il tema per chiarirne gli aspetti più complessi. Vediamo quindi di cosa si tratta e come viene calcolato. Definizione e responsabilità Il danno iatrogeno differenziale è un danno maggiore derivante da un trattamento medico o da una diagnosi errata. Si verifica quando un medico, agendo con negligenza, provoca un danno peggiore rispetto alla condizione di salute iniziale del paziente. In questi casi, il medico può essere chiamato a risponderne penalmente. In tribunale, le questioni principali riguardano la responsabilità del medico e la quantificazione del danno per ottenere un risarcimento adeguato. Tipologie di lesioni e responsabilità La giurisprudenza distingue tra due specifici scenari: Lesione originaria causata da caso fortuito o forza maggiore: il medico è responsabile dell’intero danno, esclusi i postumi inevitabili. Lesione originaria causata da un terzo: tutti i responsabili coinvolti nel reato devono risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale alla vittima (Cassazione n. 6023/2001). Condizioni per accertare il danno iatrogeno differenziale Per accertare questo danno, devono verificarsi le seguenti condizioni: Insorgenza di una lesione per colpa di un terzo Intervento di un medico per trattare la lesione Errore comprovato del personale medico nella gestione del paziente Aggravamento della lesione preesistente Differenza tra danno iatrogeno e danno biologico Il danno iatrogeno differenziale è una forma di danno biologico, ma presenta delle specificità. È una lesione causata direttamente da un trattamento medico, dovuta a errori come un intervento chirurgico sbagliato o la somministrazione errata di un farmaco. Al contrario, il danno biologico è un effetto collaterale della terapia medica, causato dall'uso di farmaci, dal decorso della malattia o dall'esposizione a radiazioni nocive. Metodi di quantificazione del risarcimento Uno dei temi più complessi è la quantificazione del risarcimento per danno iatrogeno differenziale. Esistono tre teorie principali per calcolare la somma da risarcire: Valutazione autonoma del danno iatrogeno: calcola il danno in modo indipendente, utilizzando la percentuale di invalidità complessiva come riferimento. Differenza tra livelli di invalidità permanente: calcola il risarcimento sottraendo il livello di invalidità complessiva dal livello di invalidità causato dall’errore medico. Valori monetari corrispondenti ai gradi percentuali: confronta i valori monetari corrispondenti alle percentuali di invalidità. Sentenza della Cassazione Nella sentenza n. 18442 del 2023, la Cassazione ha chiarito che la quantificazione del risarcimento basata esclusivamente sulla differenza tra le percentuali di invalidità, senza conversione in somme di denaro, è viziata. Questo metodo comporta una sottostima del danno, violando l’articolo 1223 c.c. Il danno iatrogeno differenziale è una questione complessa nel campo della responsabilità medica. Una corretta comprensione e quantificazione di questo danno sono fondamentali per garantire che le vittime ricevano un risarcimento equo. La giurisprudenza recente ha fatto passi avanti nella chiarificazione dei criteri di calcolo, contribuendo a una maggiore tutela dei pazienti danneggiati.
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Avvocato specializzato in responsabilità civile: consulenza legale
Scopri l'assistenza legale dell'avvocato responsabilità civile Cornalba per risarcimenti in casi di colpa medica, sinistri stradali e controversie contrattuali.
La responsabilità civile è una branca del diritto civile che abbraccia un’ampia gamma di situazioni giuridiche. Entra in gioco ogni volta che una persona o un’entità causa danni a un’altra persona o entità, sia attraverso atti illeciti che attraverso inadempimenti contrattuali. In questo contesto, l’Avvocato Cornalba offre una consulenza legale specializzata per tutelare i diritti dei suoi assistiti e garantire il giusto risarcimento dei danni subiti. La responsabilità da colpa medica Uno dei settori più complessi della responsabilità civile è quello della colpa medica. Gli errori commessi da medici e strutture sanitarie possono avere conseguenze devastanti per i pazienti. Questi errori possono includere diagnosi errate, trattamenti inadeguati o ritardi nelle cure. L’Avvocato Cornalba assiste i clienti nel raccogliere le prove necessarie per dimostrare la colpa medica e ottenere il risarcimento per i danni fisici, psicologici ed economici subiti. Danni da sinistro stradale Un altro ambito di applicazione della responsabilità civile riguarda i sinistri stradali. Gli incidenti stradali possono causare gravi lesioni personali e danni materiali. L’Avvocato Cornalba fornisce assistenza legale completa per le vittime di incidenti stradali, aiutandole a ottenere il risarcimento per le spese mediche, la perdita di reddito e il dolore e la sofferenza. La sua competenza nel settore consente di affrontare con successo anche i casi più complessi, inclusi quelli che coinvolgono responsabilità multiple o contestazioni delle compagnie di assicurazione. La colpa professionale La responsabilità civile per colpa professionale riguarda i danni causati da professionisti che non hanno adempiuto correttamente ai loro obblighi. Questo tipo di responsabilità può riguardare diverse categorie di professionisti, tra cui avvocati, commercialisti, architetti e ingegneri. L’Avvocato Cornalba supporta i clienti nella dimostrazione della negligenza del professionista e nella richiesta di risarcimento per i danni subiti a causa del servizio inadeguato. La responsabilità precontrattuale La responsabilità civile non si limita ai rapporti contrattuali già esistenti, ma può sorgere anche prima della sottoscrizione di un contratto. Questo è il caso della responsabilità precontrattuale, che si verifica quando una parte subisce un danno a causa del comportamento scorretto dell’altra parte durante le trattative. L’Avvocato Cornalba assiste i suoi clienti nella tutela dei loro diritti anche in questa fase preliminare, garantendo che le trattative si svolgano nel rispetto della buona fede e della correttezza. La responsabilità contrattuale Quando una delle parti non adempie agli obblighi previsti da un contratto, si parla di responsabilità contrattuale. Questo tipo di responsabilità può comportare gravi conseguenze economiche e legali. L’Avvocato Cornalba offre consulenza legale per risolvere le controversie contrattuali, cercando soluzioni che tutelino gli interessi dei suoi clienti e minimizzino i danni subiti. La sua esperienza nella gestione delle controversie contrattuali permette di affrontare con successo sia le fasi stragiudiziali che quelle giudiziali. La responsabilità extracontrattuale (aquiliana) La responsabilità extracontrattuale, o aquiliana, si verifica quando un danno è causato senza che vi sia un rapporto contrattuale tra le parti. Questo tipo di responsabilità si basa sul principio del neminem laedere, ovvero il dovere di non arrecare danno ingiusto ad altri. L’Avvocato Cornalba è esperto nella gestione dei casi di responsabilità extracontrattuale, assistendo i clienti nella richiesta di risarcimento per i danni subiti a causa di azioni illecite di terzi, siano esse dolose o colpose. La responsabilità civile è un campo vasto e complesso, che richiede competenze legali specifiche e un’approfondita conoscenza delle norme e della giurisprudenza. L’Avvocato Cornalba, con la sua esperienza e professionalità, è in grado di offrire una consulenza legale efficace e personalizzata, garantendo ai suoi clienti la tutela dei loro diritti e il giusto risarcimento per i danni subiti. Rivolgersi a un avvocato specializzato in responsabilità civile significa avere al proprio fianco un professionista in grado di affrontare con competenza e determinazione ogni aspetto del contenzioso civile.
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Avvocato Cornalba a Lodi: esperienza e competenza al tuo servizio
Affidati all'Avvocato Cornalba a Lodi per un'assistenza legale specializzata e personalizzata. Esperti in responsabilità civile, mediazione e contenziosi.
Nel panorama legale lodigiano, l'Avvocato Cornalba si distingue per il suo livello di competenza e dedizione verso i propri clienti. Con un team di professionisti altamente specializzati, offre un'assistenza legale completa e su misura, che copre una vasta gamma di esigenze legali. Un team di specialisti al tuo fianco La forza dello studio legale dell'Avvocato Cornalba risiede nella sua squadra di avvocati, ciascuno dei quali è esperto in specifici settori della responsabilità civile. Questa specializzazione permette di affrontare le problematiche legali da diverse angolazioni, offrendo soluzioni complete e mirate. Che si tratti di mediazione, contenziosi civili, amministrativi o penali, ogni avvocato porta un contributo prezioso, assicurando che il cliente riceva un supporto a 360 gradi. Procedure di mediazione La mediazione è uno strumento fondamentale per risolvere le controversie in modo rapido ed efficace, evitando i tempi e i costi di un processo giudiziario. Lo studio dell'Avvocato Cornalba vanta una grande esperienza in questo campo, riuscendo spesso a trovare soluzioni vantaggiose per entrambe le parti coinvolte. Grazie a una gestione attenta e professionale, i clienti possono risolvere le loro dispute in modo soddisfacente e con minori tensioni. Contenziosi Giudiziari Quando la mediazione non è sufficiente e si rende necessario affrontare un contenzioso giudiziario, l'Avvocato Cornalba è pronto a rappresentare i propri clienti in ogni fase del processo. Dalla preparazione della causa alla rappresentanza in tribunale, l'esperienza e la competenza dello studio garantiscono un'assistenza legale di alto livello. Ogni caso è trattato con la massima attenzione, cercando sempre di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente. Assistenza Penale Nel campo del diritto penale, l'Avvocato Cornalba si distingue per la sua determinazione nel difendere i diritti dei propri assistiti. Che si tratti di opposizioni a contravvenzioni, proposizioni di denunce-querele o opposizioni a richieste di archiviazione, ogni azione è condotta con professionalità e rigore. L'obiettivo è sempre quello di garantire una difesa solida e competente, tutelando al meglio gli interessi del cliente. La materia risarcitoria Uno degli aspetti più delicati del diritto civile è la materia risarcitoria. L'Avvocato Cornalba è esperto nella gestione di procedimenti di mediazione e giudizi civili volti a ottenere il giusto risarcimento per i danni subiti dai propri clienti. Grazie a una conoscenza approfondita della normativa e a una strategia legale ben definita, lo studio è in grado di ottenere risultati significativi, sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Attività stragiudiziale Non sempre è necessario ricorrere al tribunale per risolvere una controversia. L'Avvocato Cornalba sa quanto sia importante trovare soluzioni efficaci anche al di fuori delle aule di giustizia. L'attività stragiudiziale, gestita in prima persona, spesso porta a risultati eccellenti, risparmiando tempo e risorse ai clienti. La capacità di negoziare e di trovare accordi vantaggiosi è uno dei punti di forza dello studio, che lavora con passione e dedizione per ogni singolo caso. Un approccio personalizzato e umano Oltre alla competenza tecnica, ciò che rende unico lo studio dell'Avvocato Cornalba è l'approccio personalizzato e umano verso i clienti. Ogni persona che si rivolge allo studio viene trattata con rispetto e attenzione, ascoltando le sue esigenze e preoccupazioni. Questo approccio empatico permette di costruire un rapporto di fiducia, essenziale per affrontare con serenità qualsiasi questione legale. Affidarsi all'Avvocato Cornalba significa scegliere un partner legale di fiducia, capace di offrire un'assistenza completa e qualificata. Grazie a un team di specialisti, a una vasta esperienza in vari settori del diritto e a un approccio empatico e personalizzato, lo studio è in grado di gestire con successo ogni tipo di vertenza. Se cerchi un avvocato a Lodi che possa garantire competenza, dedizione e risultati concreti, l'Avvocato Cornalba è la scelta giusta per te.
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Avvocato responsabilità medica: quando e perché farsi assistere in casi di negligenza medica o malpractice
Un avvocato specializzato in responsabilità medica è un professionista legale con una vasta esperienza nell'affrontare le complesse questioni legali legate alla responsabilità medica dei professionisti sanitari. Questa responsabilità riguarda la qualità delle cure prestate ai pazienti e l'aderenza agli standard professionali. Nella vita, molte persone si domandano se le cure mediche che hanno ricevuto sono state adeguate o se ci sono state negligenze da parte dei medici. Nel corso della vita, molte persone possono arrivare a domandarsi se le cure mediche che hanno ricevuto sono state adeguate o se ci sono state negligenze da parte dei medici. In questi casi, consultare un avvocato specializzato in responsabilità medica può essere una mossa fondamentale per comprendere i propri diritti e cercare giustizia. Continuate a leggere per scoprire come un avvocato esperto in questo campo può aiutarvi con le complesse questioni legali legate alla responsabilità medica. Cos’è la responsabilità medica? La responsabilità medica costituisce un pilastro fondamentale nel campo legale che riguarda direttamente l'obbligo dei professionisti medici e degli operatori sanitari nei confronti dei pazienti. Questo concetto implica che i fornitori di assistenza sanitaria sono tenuti a fornire cure di alta qualità, conformi agli standard accettati dalla comunità medica, al fine di garantire il benessere dei pazienti. Tuttavia, è importante comprendere le situazioni in cui questa responsabilità può sorgere, poiché non tutti i risultati negativi in campo medico sono necessariamente il risultato di una negligenza o di una malpractice. La malpractice medica è associata a casi in cui un professionista medico o un operatore sanitario agisce in modo negligente o fornisce cure inadeguate, causando danni o lesioni al paziente. Questa forma di responsabilità medica può variare notevolmente, da errori di diagnosi o trattamenti inadeguati a procedure chirurgiche errate. D'altro canto, la negligenza medica riguarda la mancata aderenza agli standard di cura, senza necessariamente implicare un comportamento intenzionalmente scorretto. La negligenza può includere omissioni o errori amministrativi. Elementi essenziali della malpractice medica: colpa e nesso causale La malpractice medica è un concetto legale complesso che richiede la presenza di elementi sostanziali affinché possa essere dimostrata. Due di questi elementi chiave sono la colpa e il nesso causale. La colpa, o la negligenza da parte del professionista medico, rappresenta un elemento fondamentale: il medico o l'operatore sanitario ha agito in modo negligente, mettendo così a rischio la salute del paziente. Tuttavia, la presenza di colpa da sola potrebbe non essere sufficiente per dimostrare un caso di malpractice medica. È anche necessario stabilire un nesso causale diretto tra la negligenza del medico e l'evento dannoso subito dal paziente. Questo significa che la negligenza del medico deve essere la causa diretta del danno subito dal paziente. È importante sottolineare che in alcuni casi potrebbe esserci una colpa medica senza che si verifichi un danno evidente, o viceversa, potrebbe esserci un danno senza che ci sia una colpa medica dimostrabile. In altre parole, il fatto che qualcosa sia andato storto in un trattamento medico non è necessariamente sinonimo di malpractice medica. È necessario dimostrare che il professionista medico ha agito in modo negligente e che questa negligenza ha causato direttamente il danno subito dal paziente. Procedura legale e azioni da intraprendere con un avvocato per la responsabilità medica Il contesto legale della responsabilità medica è influenzato dal 2017 dalla Legge Gelli-Bianco. Questa legge ha apportato significative modifiche ai procedimenti legali, rendendo ancora più cruciale l'assistenza di un avvocato specializzato in responsabilità medica. Questi professionisti, infatti, hanno l'esperienza necessaria per valutare la validità del caso, guidare il paziente attraverso il processo legale e garantire che i dettagli delle perizie medico-legali siano gestiti in modo adeguato. Le perizie servono per esaminare attentamente la situazione e stabilire se effettivamente sia avvenuta una negligenza da parte del professionista medico e se questa negligenza abbia causato il danno al paziente. La Legge Gelli-Bianco ha, inoltre, posto paletti più stringenti su che tipo di responsabilità possa essere ascrivibile al medico, al personale paramedico e alle strutture sanitarie. Una delle distinzioni più rilevanti introdotte dalla legge riguarda la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Questa distinzione ha un impatto diretto sulla prescrizione delle azioni legali: se si fa valere una responsabilità extracontrattuale, che è direttamente connessa al comportamento del medico, il termine di prescrizione è di 5 anni; se si tratta di una responsabilità contrattuale, legata alla struttura sanitaria, la prescrizione ha una durata di 10 anni. Tuttavia, è fondamentale tenere presente che la decorrenza della prescrizione non parte dalla data dell'errore medico, ma dal momento in cui il paziente acquisisce la consapevolezza di essere stato oggetto di una cura inadeguata. Questo aspetto può essere complesso, poiché la consapevolezza del paziente potrebbe non emergere immediatamente dopo il trattamento, ma addirittura in mesi o anni successivi. Risoluzione delle controversie e ruolo dell'avvocato per la responsabilità medica Il processo legale in casi di responsabilità medica può richiedere notevole tempo e risorse. Pertanto, è di vitale importanza che il paziente sia assistito da un avvocato competente specializzato in responsabilità medica. Questo professionista ha l'esperienza e la conoscenza necessarie per guidare il paziente attraverso la complessa procedura legale, garantendo che i suoi diritti siano tutelati in modo adeguato e che le opportunità di risoluzione extragiudiziale siano esplorate appieno. Infatti, per agevolare il processo legale sulla responsabilità medica, la Legge Gelli-Bianco ha introdotto il tentativo di conciliazione. Questo strumento, che comprende opzioni come la mediazione e l'accertamento tecnico preventivo, offre alle parti coinvolte la possibilità di cercare una soluzione extragiudiziale prima di intraprendere il percorso del processo ordinario. Questo approccio accelera il processo di risoluzione delle controversie. Di questo argomento ha parlato l’Avvocato Cornalba in un’intervista per il programma “A tua difesa” di Eccellenze Italiane. Qui sotto la video-intervista e la sua trascrizione. Giornalista: “Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con “Eccellenze Italiane” per la nostra rubrica “A tua difesa”. Oggi parleremo della responsabilità medica, ovvero la cosiddetta malpractice. Lo faremo insieme all'avvocato Davide Cornalba che è nuovamente nostro ospite. Buonasera avvocato, che piacere rivederla.” Avv. Cornalba: “Buonasera a voi, grazie nuovamente dell'invito” Giornalista: ”Grazie a lei avvocato. Allora che cosa si intende per ‘malpractice medica’? Avv. Cornalba: “Accanto a una definizione direi dottrinale che la identifica in una condotta omissiva o commissiva, infermieristica o medica direttamente all'interno della struttura o all'esterno della struttura, che ha determinato l’aggravamento o l'insorgere dell’integrità psicofisica del paziente, quindi l’aggravamento di una patologia già esistente o l'insorgere di una patologia nuova; accanto a questa definizione dottrinale occorre fare una premessa e cioè pensare che stiamo parlando di una condotta che riguarda delle persone che hanno dedicato la propria vita alla cura delle persone, che hanno studiato tutta la vita per imparare delle procedure, che hanno organizzato delle strutture complesse come sono gli ospedali e quindi bisogna essere molto cauti quando si parla di malpractice. Troppo facilmente oggi si parla di malpractice. Fra l'altro un’espressione mutuata dagli Stati Uniti, quando si sente un po' il sentore di qualcosa che non va si dice ‘Ma qui c'è stata una malpractice’. Piano. Qui stiamo valutando la professionalità di persone che hanno dedicato la propria vita alla cura delle persone e quindi facciamolo con molta attenzione. Io mi pongo spesso, quando valuto se c'è o meno questo tipo di condotta, dalla parte del medico e per un attimo penso ‘Ma se dovessi difendere il medico, come potrei valutare il suo operato?’ Certo che ci sono degli elementi sostanziali perché ci sia della malpractice medica e l'elemento è l'elemento della colpa e il nesso causale che lega direttamente la colpa all'evento dannoso, tanto che potrebbe essere esserci un colpa medica senza un danno o diversamente un danno senza la colpa medica. Io ricordo all'inizio della mia carriera mi sono buttato anima e corpo a difendere una povera bambina, purtroppo i parenti di una bambina di 2 anni che è morta in ospedale senza che un medico tempestivamente la curasse, la guardasse, le cominciasse a praticare le cure necessarie. E io da inesperto ho pensato ‘Certo questo qui è una colpa medica evidente e in effetti la colpa medica fu accertata in giudizio ma il danno, si disse, che si sarebbe verificato in ogni caso, perché la bambina era affetta da una miocardite fulminante per cui sarebbe deceduta anche se le fosse saltato addosso un’equipe di medici di Zurigo. Quindi io rimasi così a pensare per un attimo ‘Ho fatto bene a introdurre il giudizio?’ Sì, perché abbiamo fatto giustizia, perché non è giusto che una pediatra dimentichi una bambina in pronto soccorso senza guardarla tempestivamente. Dal punto di vista risarcitorio fu un mezzo disastro perché purtroppo la bambina sarebbe morta lo stesso. Quindi, ecco che il danno deve necessariamente essere parte integrante della malpractice medica per poter avanzare una richiesta risarcitoria legata poi alla nesso di causalità. Poi, la Legge Gelli-Bianco, che è una legge piuttosto recente, siamo nel febbraio-marzo 2017, ci pone dei paletti un po' più stringenti su che tipo di responsabilità si possa ascrivere al medico e al personale o al personale paramedico o alla struttura, e si parla più precisione di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Capisco che sia un po' pesante per il non addetto ai lavori esaminare le due categorie, ma la qualifica delle due responsabilità ha una diretta attinenza a un aspetto che invece al fruitore interessa molto che è quello della prescrizione. Perchè se facciamo valere una responsabilità extracontrattuale e quindi direttamente legata al medico abbiamo una prescrizione di cinque anni; diversamente, se è una responsabilità contrattuale legato al contratto sociale della cura del paziente è una responsabilità che coinvolge più direttamente la struttura e la responsabilità è ben di 10 anni. Ma, attenzione che la decorrenza della prescrizione, e questo è molto importante, parte da quando il paziente ha la consapevolezza del fatto di essere stato curato male. Perché, spesso, questa è una consapevolezza che il paziente non ha nell'immediatezza della cura e magari non ce l’ha neanche nei mesi successivi, addirittura negli anni successivi, poi magari fa una lastra e dice ‘Ma qui c’è una garza nella pancia, ed è per quello che lei sentiva quei dolori’. Magari la lastra che evidenzia la garza nella pancia la fa per un incidente stradale, che non c’entra niente con la cura medica iniziale. Quindi ci si pone il problema ‘Ma è ancora in tempo a fare valere?’ Sì, è ancora in tempo perché il termine prescrizionale di 5 extracontrattuale di 10 quella contrattuale parte dal momento della consapevolezza che è un momento molto importante, il momento in cui la persona capisce che forse c'è stato qualcosa che non andava bene, ed è difficile per il paziente capire di essere stato curato male perché il paziente di natura ripone nel medico, nell'operato del medico dell'ospedale che l'ha curato, la massima fiducia. È un meccanismo di difesa. Noi quando siamo in difficoltà o siamo malati siamo tentati di affidarci, è giusto così e bene così. Quindi, prendere consapevolezza di essere stati in qualche modo oggetto di un malfunzionamento del meccanismo delle cure, è una consapevolezza difficile anche psicologicamente da prendere ma è necessario che il paziente se ne renda conto prima che poi spiri anche il cosiddetto termine lungo di 10 anni trascorso il quale poi non è più possibile fare assolutamente niente. Giornalista: ”Eh si avvocato.” Avv. Cornalba: “Si parla di malpractice medica quando c'è stato qualcosa che non andava. Attenzione però, bisogna spesso parlare di danno differenziale. Perché la persona che si trova in ospedale non è che fa del turismo ospedaliero e dice ‘Vediamo un po' come si sta in ospedale!’ Se sei in ospedale è perché ha un problema, ha una patologia. Quindi entra in ospedale con un problema che è 10, esce dall'ospedale, o talvolta non esce più, e questo e sono i casi più gravi, con un problema, facciamo che è 50. Quindi il danno non è 50; il danno è 50 meno 10 perché 10 era il danno iniziale che aveva avuto a prescindere dalla responsabilità medica. La base dell’accertamento del danno si crea sulle cosiddette perizie medico legali che in contraddittorio vengono svolte all'interno della struttura con i periti attorei, cioè con i periti della parte che fa valere in giudizio il proprio diritto e anche spesso con i medici dell'assicurazione, che in qualche modo non devono tutelare il paziente ma devono tutelare il denaro che l'assicurazione teme di dover tirar fuori nel caso in cui la colpa venga effettivamente accertata. Quindi c'è un accertamento che viene fatto all'interno della struttura, poi se la struttura c'è un fumo, diciamo noi, cioè un sentore di fondatezza viene poi fatto un secondo accertamento in ambito assicurativo, dopodiché se si trova un accordo bene se non si trova un accordo si va davanti al giudice. La Legge Gelli-Bianco, ancora una volta, è stata molto innovativa con riferimento al meccanismo di riconoscimento giudiziale della ragione del paziente. Nel senso che, anche allo scopo di alleggerire un pochino il processo di cognizione ordinaria, cioè il processo civile ordinario che come noto dura anni e anni, ha inserito una figura che è il Tentativo di Conciliazione, che si esprime in due diverse tipologie: o la mediazione oppure il cosiddetto accertamento 696 bis di accertamento tecnico preventivo. Cosa sono? Sono due ipotesi di tentativi di conciliazione fatti per evitare di andare in giudizio. Se poi non va bene l'accertamento preventivo e non va bene la mediazione, allora il processo di cognizione ordinaria è inevitabile, ma almeno abbiamo due tentativi preliminari. Rendiamoci conto che per un paziente che magari ha una patologia grave affrontare un processo che può durare cinque anni è una bella ipoteca di tanti tipi. Quindi, riuscire a risolvere magari, a vedere riconosciuta la propria ragione con un accertamento tecnico preventivo o con una mediazione, potrebbe essere molto più di soddisfazione piuttosto che magari vedere riconosciuta agli eredi di questa persona il proprio diritto. Giornalista: ”Benissimo avvocato, io la ringrazio per aver trattato un argomento così interessante e allo stesso tempo molto tecnico, però devo dire che lei lo ha fatto in un linguaggio estremamente comprensibile a tutti. Grazie avvocato e a presto.” Avv. Cornalba: “Grazie a lei”
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Rapporto avvocato cliente: cosa serve per costruire un rapporto solido
Il rapporto avvocato cliente svolge un ruolo molto importante nel garantire un'adeguata rappresentanza legale. Le persone si affidano agli avvocati per ricevere consulenza professionale, assistenza legale ed eventuale rappresentanza durante i procedimenti giudiziari. È importante che la relazione tra avvocato e cliente sia molto solida: chi si rivolge a un legale si trova, quasi sicuramente, in una situazione poco piacevole, quindi è fondamentale che trovi nell’avvocato una figura a cui affidarsi. Nel corso di questo articolo dedicato al rapporto avvocato cliente, esploreremo gli elementi essenziali che non devono assolutamente mancare e offriremo consigli su come un cliente può selezionare l'avvocato più adatto per il proprio caso. Elementi fondamentali del rapporto avvocato-cliente: cosa non può mancare Affinché il rapporto tra avvocato e cliente sia solido e possa portare a risultati efficaci, ci sono alcuni elementi fondamentali che non possono assolutamente mancare: la fiducia reciproca, la comunicazione chiara, la collaborazione attiva e la riservatezza. Fiducia Il punto 2 dell’articolo 11 del Codice Deontologico Forense recita “Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia”. La fiducia reciproca è alla base del rapporto avvocato-cliente. Da una parte il cliente deve potersi affidare al proprio avvocato con la certezza che rappresenterà i suoi interessi nel miglior modo possibile, avendo fiducia nelle sue competenze e nella sua integrità. Se il cliente ha fiducia nel proprio legale sarà più propenso a condividere informazioni personali, fondamentali per costruire la strategia legale. D’altra parte, l’avvocato deve essere molto bravo a guadagnarsi la fiducia del proprio assistito, parlando in modo chiaro, dimostrando competenza nel campo legale specifico e rispondendo alle richieste del cliente in modo onesto. La fiducia reciproca deve essere alimentata e rinnovata costantemente, con una comunicazione aperta e trasparente. Chiarezza Una comunicazione chiara e il più semplice possibile da parte dell’avvocato permette al cliente di comprendere appieno la propria situazione legale, i possibili risvolti e le strategie che il legale sta attuando. L’avvocato dovrebbe tradurre il linguaggio legale complesso in maniera più comprensibile per il cliente, evitando quando possibile i termini troppo tecnici. La chiarezza riguarda, anche, la condivisione delle informazioni e dei dettagli riguardanti il caso, in modo da non creare ambiguità. Anche il cliente deve essere chiaro nei confronti dell’avvocato, esprimendo le proprie aspettative e preoccupazioni per evitare malintesi e conflitti. Collaborazione Con una collaborazione attiva, il rapporto avvocato cliente migliora e si rinsalda. Il cliente può fornire all’avvocato informazioni dettagliate sulla propria situazione, includendo fatti, documenti, testimonianze per costruire un quadro completo di ciò che è accaduto. L’avvocato, d’altro canto, deve coinvolgere l’assistito nella pianificazione delle azioni legali e nel processo decisionale. Riservatezza e confidenzialità La riservatezza e la confidenzialità sono elementi fondamentali per garantire un clima protetto in cui il cliente si può sentire libero di condividere informazioni anche delicate senza che queste vengano divulgate a terzi. Il cliente deve potersi sentire sicuro nel rivelare i dettagli più intimi inerenti al caso. La riservatezza e la confidenzialità sono protette da norme etiche e da leggi sulle privacy: l’avvocato deve garantire la sicurezza delle informazioni. Mantenere la riservatezza favorisce che il rapporto avvocato-cliente sia duraturo e fondato sulla fiducia. Come trovare l’avvocato adatto al proprio caso Per trovare l'avvocato giusto per la propria situazione è importante considerare alcuni elementi: - la specializzazione, cioè l'area di specializzazione dell'avvocato e le competenze specifiche nel settore legale relativo al proprio caso; - comunicazione e prima impressione, che sia positiva per sentirsi a proprio agio e che ci sia una comunicazione empatica; - disponibilità da parte dell'avvocato a rispondere alle domande e preoccupazioni in modo tempestivo; - esperienza dell'avvocato nel trattare casi simili e la sua competenza nel campo specifico; - referenze e recensioni, da persone fidate e recensioni online per valutare l'affidabilità e la qualità del servizio dell'avvocato. Oltre alle recensioni e alle ricerche che è possibile trovare online su Google, è importante sfruttare la consulenza iniziale proposta da alcuni avvocati: un’opportunità per valutare personalmente l’avvocato e prendere una decisione informata. Un solido rapporto avvocato cliente è fondamentale per il successo di un caso legale ed è importante considerare alcuni elementi prima di procedere nella scelta del proprio avvocato. Di questi argomenti e altri ha parlato l’Avvocato Cornalba in un’intervista per il programma “A tua difesa” di Eccellenze Italiane. Qui sotto la video-intervista. INTERVISTA Giornalista: “Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane per la rubrica A tua difesa. Oggi parleremo del rapporto tra cliente e avvocato e lo faremo insieme all'avvocato Davide Cornalba. Buonasera avvocato e benvenuto.” Avv. Cornalba: “Buonasera, buonasera a lei. Grazie dell'invito.” Giornalista: “Ma grazie a lei avvocato. Quindi oggi parleremo del rapporto che c'è tra il cliente e l'avvocato. Quali sono i clienti che si rivolgono a lei? Quali sono le tipologie di persone che si rivolgono a lei e per quali tipi di problemi?” Avv. Cornalba: “Mi occupo sostanzialmente di responsabilità civile nella declinazione che riguarda la responsabilità da circolazione di autoveicoli, quindi il momento in cui succede un grosso sinistro stradale con lesioni, non solo con danni materiali ma con lesioni gravi, e poi di malasanità, quindi persone che vengono curate male; magari entrano in ospedale con un problema trascurabile, poi con un problema più serio ma purtroppo o non escono più dall'ospedale oppure si trovano appunto un problema molto più grave di quello che sarebbe dovuto derivare dal loro problema iniziale. Queste sono le due declinazioni. Quindi, chi sono i miei clienti? Io direi un po' gli sfortunati, se vogliamo, perché sono due sfortune diverse: quella di essere coinvolti in un sinistro stradale e quello di essere in qualche modo curati male. Purtroppo la sfortuna riguarda un po' tutti, quindi dal punto di vista sociale io abbraccio veramente la clientela più diversa, dalla la persona molto semplice di estrazione anche modesta, culturale o economica, alla persona molto molto importante che si trova al momento sbagliato nel posto sbagliato.” Giornalista: “Lei si ritrova ad avere a che fare, praticamente con ogni tipo di persona. Secondo lei, il rapporto tra avvocato e cliente su che cosa si dovrebbe basare? Avv. Cornalba: “È un alchimia importante quella che si crea tra cliente e avvocato. Certamente sul fondo ci vuole una professionalità, che è garantita dalla conoscenza che l'avvocato deve avere della materia, ed è una materia devo dire molto vasta. Accanto ad una professionalità che diamo per scontata ci vuole qualche cosa di più e di diverso per meritare l'elemento fondamentale che crea il legame tra clienti e avvocato, che è la fiducia. Fiducia è la parola più più bella che si può usare per capire la dinamica tra cliente e avvocato ed è una cosa che si conquista in molto tempo e l'avvocato, magari disattento, può anche perdere in poche battute. La fiducia si crea su molti elementi diversi tempo, a fianco a una prima impressione, perché la prima impressione è importante. Studi psicologici dicono che l'impressione che facciamo agli altri nei primi 20-30 secondi è poi quella che rimane nel tempo. Ora, è importante fare una buona impressione iniziale, ma è importante anche costruire nel tempo un rapporto di fiducia, che si alimenta giorno per giorno. La fiducia spesso si fonda sulla chiarezza, perché l'avvocato deve essere molto chiaro, deve fare un po' come come i divulgatori di eccellenza, come faceva Piero Angela, che riusciva a spiegare cose difficili in modo semplice. Ecco, nello stesso modo bisogna cercare di spiegare concetti anche non semplicissimi, ma in modo quotidiano, in modo semplice e parametrarli alla cultura della persona che hai di fronte. Insomma, non ci si può esprimere nello stesso modo con persone diverse, altrimenti si rischia di essere incompresi. Bisogna, poi, ricordarsi le cose. Perché il cliente, io mi sono accorto negli anni, ormai non pochi di professione, che il cliente ti perdona tante cose, come il momento in cui non puoi rispondere al telefono, il momento in cui magari sei un po' più frettoloso. Non ti perdona tanto il fatto di non ricordarsi del suo caso, perché per lui è il suo caso, per te magari solo un caso. Poi sono piccole astuzie che si maturano nel tempo, ricordarsi magari con dei piccoli stratagemmi, ‘Ah, ha dovuto firmare, certo come va la sua…?’ Basta una piccola domanda, per far pensare ‘Caspita, questo quando l'ho chiamato stava pensando a me’. Magari non è così sempre, però l'impressione che dobbiamo dare è un po' questa. Comunque è bello che ci si scelga, perché l'avvocato spesso viene scelto ma è anche l'avvocato che sceglie il cliente. É un privilegio. I privilegi della nostra professione non sono rimasti tantissimi, uno di questi è poter scegliersi il cliente. Magari un privilegio che un avvocato alle prime armi non ha, un avvocato alle prime armi già benedice il momento in cui ce l’ha, un cliente. Invece, quando poi sono passati molti anni e ci si può permettere di selezionare un po’ la clientela e scegliere il cliente, così come il cliente sceglie te. Non voglio usare una metafora sbagliata, ma un po' come nel matrimonio: bisogna scegliersi, non dico ogni giorno ma, insomma, frequentemente. Perché è spesso dall’incomprensione che poi viene meno il rapporto di fiducia, che è la base del rapporto.” Giornalista: “Quindi, praticamente, alla base del rapporto tra cliente e avvocato c'è la fiducia e, come giustamente ha detto lei, l'importante per un avvocato è essere chiaro nei confronti del proprio cliente. Quindi, in che modo un avvocato può essere utile ad una persona che si trova ad essere vittima di un incidente stradale oppure vittima di malasanità?” Avv. Cornalba: “Certo, allora, pochi sanno che nella fase stragiudiziale, per noi è una crasi per dire extra-giudiziale, cioè nella frase extragiudiziale ognuno potrebbe anche teoricamente, patrocinarsi da solo, senza l'aiuto di un avvocato. Perché, se non si va in giudizio, non si è obbligati a farsi rappresentare dall'avvocato. Però è una cosa quanto mai sbagliata, perché bisogna conoscere molto bene i meccanismi della liquidazione del danno, se si vuole valorizzare il proprio danno altrimenti ci si inginepra in situazioni dove si rischia di non uscire più. Quindi, in che modo l'avvocato può essere utile? Sostanzialmente con una difesa tecnica che valorizzi l'aspetto del danno in ogni sua declinazione, perché il danno io lo concepisco come un grosso contenitore dove bisogna inserire le molte voci che lo compongono. Quindi, se stiamo parlando di un danno derivante da lesione da sinistro stradale c'è il danno biologico di base, che si esprime con un punteggio percentuale sull'identità psicofisica della persona, ma poi c'è la cosiddetta personalizzazione, oggi non si parla più in modo esplicito di danno morale ma, insomma, quello che una volta si chiamava il danno morale. Poi ci sono tutte le voci di danno di lucro cessante, di danno emergente per le spese che uno dovrà affrontare, che affronterà. Il danno riflesso, pensiamo ai danni dei parenti delle vittime, il cosiddetto danno collaterale, danno allo sconvolgimento della vita familiare. Sono tutte cose che, insomma, fanno poi la differenza su un sinistro grosso. Una differenza, magari, di centinaia e centinaia di migliaia di euro. Se poi pensiamo che il tutto va, alla fine, a carico dell'assicurazione, insomma non farsi patrocinare da un avvocato sarebbe solo un cercare di far risparmiare sull'assicurazione un sacco di soldi, cosa che non penso sia l'obiettivo di chi è danneggiato. Per quanto riguarda, invece, il danno da malasanità è ancora più difficile valorizzare il danno perché, spesso, si parla di un danno differenziale, cioè una persona entra in ospedale con un danno che vale 10, esce dall’ospedale con un danno che vale 50. Ecco che il danno che possiamo richiedere è 50 meno 10. Sono concetti giuridici non semplicissimi e insomma, c'è bisogno di un avvocato che illumini un po' questo tipo di problema. Giornalista: “Quando, avvocato, è necessario andare a giudizio?” Avv. Cornalba: “È necessario ed è necessario, talvolta, io non ci vado mai volentieri perché andare in giudizio, per quanto mi riguarda, e proiettare il problema del cliente nel tempo è una cosa che si sovrappone, purtroppo. Io ho uno studio a Milano che è a 11 metri dal Tribunale di Milano, ma un po' per esorcizzare la paura della paura tra virgolette di andare in giudizio. Cioè, io guardo il Palazzo di Giustizia e mi piace guardarlo da fuori. Ecco, da fuori mi piace, perché è il simbolo della giustizia, però nel momento in cui si va in giudizio è chiaro che tutto si dilata, ma certe volte è necessario. Lei mi ha chiesto quando è necessario. È necessario quando anche il più fervente tentativo di composizione bonaria della vertenza, ritorniamo al termine di prima di composizione stragiudiziale, si vanifica. Quindi, a quel punto, se c'è una chiusura completa dall'altra parte, purtroppo, non c'è altro modo che andare in giudizio. Ma, se uno dice 10 e l'altro dice 100 e l'altro dice 10,e quell’altro ancora 100, capisce che il problema c’è. Però, se già c'è un'apertura e una persona dice 10 e l'altro dice 95 e quell'altro dice 12, allora vale la pena parlare. In questo senso la legge ha capito, anche per snellire un po' il sistema giudiziario, che era opportuno dare anche spazio alle mediazioni, perché è prevista sia per quanto riguarda la responsabilità civile amministrazionale, sia per la malasanità, la negoziazione e la mediazione, ma sostanzialmente sono due declinazioni diverse di un tentativo estremo di composizione extragiudiziale della vertenza. Secondo me vale la pena provarci veramente fino in fondo, poi se non è possibile si va in giudizio ma, a questo punto, insomma la pallina passa poi nelle mani del giudice e bisognerà fare di tutto per valorizzare nei canoni della legge proprio al meglio la posizione del cliente, con tutte le aliatorietà che questo comporta. Giornalista: “Beh, avvocato, lei ha un'energia incredibile. In questo momento, se una persona sta cercando un legale per farsi assistere, lei quale consiglio gli darebbe?” Avv. Cornalba: “Bella domanda, è una bella domanda. Allora, ormai Google e internet sono talmente alla portata di tutti che è chiaro che una scorsa a Google è anche opportuna, ma bisogna andare da Google per dare una scorsa superficiale e poi dare la possibilità al legale durante un incontro di spiegare la propria posizione. Cioè, noi non dobbiamo chiedere al dottor Google, come ogni tanto mi viene voglia di chiamarlo in tono un po' spregiativo, la conferma di convinzioni che ci siamo già fatti facendo delle maldestre ricerche, altrimenti il legale lo capisce e si innervosisce e non è una buona cosa e si comincia già con il piede sbagliato. Quindi, noi se abbiamo bisogno di un legale cerchiamo innanzitutto un legale specializzato, perché l'epoca dei generici è un po' finita. Mio papà, che è il decano di una città di provincia vicino a Milano, è ancora vivo per fortuna, si ricorda di quando si faceva tutto: il legale negli anni Sessanta faceva tutto, abbracciava qualunque categoria di lavoro. Oggi, invece, è il momento della specializzazione. Se una persona cerca un legale in ambito di assistenza per sinistro stradale deve chiedere a Google una rosa di legali e deve combinare però poi degli incontri con queste persone e dare modo alle persone di spiegarsi, ma senza cercare le conferme di qualcosa che ha già in mente, perché spesso quello che ha in mente è qualcosa di parziale e magari non di perfettamente corretto. Insomma diamo la possibilità al legale di spiegarsi, poi se il legale convince bene, se non convince insomma, è buona norma per quanto ci riguarda offrire questo colloquio ai clienti anche dal punto di vista economico. Quindi se io fossi una persona che ha bisogno ne sento tre e poi decido. Questo è quello, sento però tre specialisti, non sento tre persone così. E, soprattutto, sentendoli, non vado a chiedere conferma di qualcosa che pretendo di sapere, ma vado veramente a capire se questa è una persona appassionata oppure una persona così, che ha un bel sito su internet e basta.” Giornalista: “Benissimo, avvocato, io la ringrazio moltissimo per essere stato qui, è stato un grandissimo piacere conoscerla e spero di poterla riavere ancora qui per affrontare altri argomenti. Grazie mille.” Avv. Cornalba: “Le auguro di non essere mia cliente, grazie!” Giornalista: “Arrivederci avvocato, a presto!”
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La responsabilità extracontrattuale da fatto illecito altrui
La responsabilità civile e risarcimento derivante da sinistri stradali
Il settore della responsabilità civile copre un’area del diritto civile estesissima, potendo essa trovare applicazione sia nel settore della responsabilità da colpa medica, sia in quello dei danni da sinistro stradale o, ancora, in quello della colpa professionale. Allo stesso tempo, a prescindere dall’oggetto, la responsabilità civile può derivare da un rapporto sorto prima della sottoscrizione di un contratto (è il caso della responsabilità precontrattuale ), dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale vera e propria (in questo caso si parla di responsabilità contrattuale ) oppure dalla violazione del principio del neminem laedere (in questo caso invece si parla di responsabilità extracontrattuale , meglio nota come aquiliana). La responsabilità extracontrattuale da fatto illecito altrui Tralasciando le prime due forme di responsabilità, in questo paragrafo ci occuperemo meglio della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito altrui. La norma di riferimento è contenuta nell’art. 2043 c.c., secondo il quale " qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ". La formulazione ampia e generica dell’articolo in esame permette di applicare il suo contenuto alle più svariate ipotesi di fatto illecito, qualora sussistano i requisiti di legge previsti. In particolare, per il riconoscimento della responsabilità aquiliana è richiesta la presenza dei seguenti elementi fondamentali: ● il fatto illecito contrario al principio del neminem laedere ● la lesione ingiusta di un diritto e/o interesse giuridicamente rilevante ● il nesso di causalità tra il fatto commesso ed il danno subito ● la colpevolezza dell'agente di compiere un atto contrario alla legge e l'imputabilità del fatto lesivo La presenza di tutti questi presupposti sarà valutata caso per caso dal giudice adìto, al quale compete altresì la determinazione del quantum risarcibile (ovvero della somma da liquidare a titolo di risarcimento), tenuto conto della domanda del danneggiato e delle circostanze del caso concreto. A proposito del risarcimento derivante da sinistri stradali Tra le ipotesi di applicazione più frequente della disciplina della responsabilità da fatto illecito altrui, un ruolo centrale riveste senza dubbio quella derivante da sinistri stradali. Secondo quanto previsto dal novellato Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 9 settembre 2005, n. 209) colui che abbia subito un danno derivante da un sinistro stradale può chiedere il risarcimento alla Compagnia assicurativa del mezzo che ha causato l’incidente o, in presenza di precisi presupposti, alla propria assicurazione a titolo di “risarcimento diretto”. Nel primo caso, la richiesta dovrà essere presentata alla Compagnia che assicurava il mezzo investitore al momento del sinistro, insieme a tutti i documenti necessari a dimostrare la validità delle pretese risarcitorie, ivi compresi i dati identificativi dei soggetti coinvolti, le foto degli autoveicoli e, a pena di inammissibilità della domanda, la dichiarazione di disponibilità a far visionare il mezzo investito dai periti assicurativi per la corretta istruzione della pratica. Nel caso invece di risarcimento diretto , il danneggiato deve indirizzare la domanda di risarcimento direttamente alla propria assicurazione (e non quindi a quella del mezzo colpevole), così riducendo in modo esponenziale i tempi per la procedura di liquidazione. Anche in questo caso la legge applicabile ( n.b. art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private ) prevede che il danneggiato debba fornire idonea prova a supportare la richiesta di risarcimento, ma questa disciplina permette di velocizzare l’attività istruttoria e, quindi, il risarcimento stesso dei danni subiti dall’assicurato.
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Il risarcimento del Terzo Trasportato: Cosa dice la legge?
Disciplina e applicazione della tutela al terzo traportato in caso di sinistro stradale
IL RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO Disciplina e applicazione della tutela al terzo traportato in caso di sinistro stradale Come affrontato precedentemente, ci sono due principali procedure da poter seguire in caso di sinistro stradale per la richiesta di risarcimento del danno. La prima, quella ordinaria è disciplinata dagli artt. 145 e 148 C.d.A. e la seconda, caratterizzante il risarcimento diretto (link all’articolo sul risarcimento diretto), trova invece la sua base normativa nell’art.149 C.d.A. C’è però un’altra azione da dover considerare: ovvero quella volta alla tutela di eventuali terzi trasportati al momento dell’incidente stradale, regolata dall’art. 141 C.d.A. Quest’ultima, sarà promossa dal terzo trasportato verso l’impresa assicurativa del veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro. Nonostante la presenza di considerevoli analogie tra la disciplina regolante l’indennizzo diretto (link all’articolo sul risarcimento diretto) e quella riguardante il risarcimento al terzo trasportato, confermiamo la totale distinzione tra le due, che godono invece di totale autonomia. Il terzo trasportato: a chi si rivolge il legislatore? Precisiamo preliminarmente in cosa consiste la figura del “terzo trasportato”, così da non avere dubbi su quali siano i soggetti ai quali il legislatore vuole riferirsi con tale termine. Affermiamo dunque che, con quest’ultimo, si intende il soggetto che si trova a bordo di un veicolo condotto da un altro soggetto. Potrebbe bensì trattarsi del proprietario del mezzo coinvolto nel sinistro che si trova, per l’occasione, trasportato sullo stesso. Il risarcimento del terzo traportato: cosa si può fare? In caso di sinistro stradale che riguardi il coinvolgimento di trasportati su un veicolo, questi hanno diritto di agire, per il risarcimento dei danni dagli stessi riportati, nei confronti della compagnia del veicolo vettore, ciò anche se la compagnia di assicurazione del responsabile civile non ha aderito alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), non essendo mai applicabile al caso di specie la disciplina dell’indennizzo diretto. In questo sito si è parlato a riguardo nell'articolo riguardante la richiesta danni per lesioni personali. La disciplina che tutela il risarcimento del terzo trasportato Il diritto al risarcimento del trasportato è regolamentato, ai sensi degli articoli 2043 e 2054 del Codice Civile, dall’art. 141 C.d.A., il quale prevede una garanzia diretta delle vittime di sinistro stradale. Questa garanzia comporta lo spostamento del “rischio di causa” dal terzo trasportato alla compagnia di assicurazione del veicolo vettore prescindendo ciò dall’accertamento della responsabilità nella causazione dell’incidente. In questo modo si vuole sollevare il terzo trasportato dai rischi e dagli oneri legati alla ricerca del responsabile civile e della conseguente compagnia di assicurazione. Il predetto articolo è infatti norma di derivazione comunitaria, per cui l'interesse di tutela del terzo prevale su ogni questione inerente la ricerca di responsabilità con la sola esclusione del caso fortuito (circostanza espressamente prevista dalla norma), ovvero nel caso di un avvenimento imprevedibile ed eccezionale. Il terzo trasportato, quindi, è risarcito direttamente dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro un massimale minimo di legge (fatto salvo poi il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile se maggiore), prevedendo poi la norma il diritto di rivalsa, per la compagnia del veicolo vettore, su quella del responsabile civile: “L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150”. La legittimazione ad agire del terzo trasportato L'art. 141 C.d.A., nella sua attuale formulazione, è stato oggetto di numerosi commenti ed interpretazioni con particolare riferimento alla legittimazione ad agire del terzo trasportato. La Suprema Corte ha più volte ribadito che ragionando in termini di stretta interpretazione letterale della norma, la stessa menziona unicamente, come ipotesi di esclusione, il caso fortuito; “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro”. Caso studio: Sentenza della Cassazione Civile n. 16477/2017 Ai fini della proponibilità dell’azione, è quindi affermabile che non è necessario né che l'altro veicolo sia assicurato, né che sia identificato (cfr. Cass. Civ. III Sez. sentenza 16477/2017). Tale interpretazione della norma abbraccia il concetto del terzo trasportato come soggetto debole, legittimato ad agire sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus, ovvero; Il danneggiato ha diritto sempre e comunque al risarcimento. Questo perché, secondo la Suprema Corte, non è possibile condizionare la legittimazione ad agire del terzo alla possibilità concreta di rivalsa dell’assicurazione, avendo il legislatore scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento. Caso studio: Sentenza della Cassazione Civile n. 4147/2019 Possiamo poi considerare anche il caso della sentenza n. 4147 del 2019. riguardante la richiesta di danno promossa dal trasportato verso il trasportante (vettore), che rivela delle perplessità di lettura dell’art. 141 C.d.A.. Ciò su cui la Corte si è particolarmente soffermata è l’inciso: “salvo il caso fortuito”, valutandolo non solo come evento naturale ma anche umano, che potrebbe valutarsi anche come il comportamento del conducente di altro veicolo. L’inciso infatti sostiene che “deve ritenersi sia che il sinistro non sia derivato da un evento naturale imprevedibile sia che la condotta dell'altro conducente (o degli altri conducenti) o la condotta del trasportato non siano state la causa esclusiva del sinistro”. La Corte ha dunque affermato che la dicitura in questione non elimina dall’onere della ricerca della colpevolezza. Quindi richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore.
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Indennizzo diretto: come, dove e quando si può avere?
Convenzione CARD per l’indirizzo diretto e le condizioni di applicabilità
INDENNIZZO DIRETTO: COME DOVE E QUANDO Convenzione CARD per l’indirizzo diretto e le condizioni di applicabilità Il Codice delle Assicurazioni Private, prevede due differenti procedure di risarcimento del danno: la prima, cosiddetta “ordinaria” viene disciplinata dagli artt. 145 e 148 C.d.A. La seconda, quella di “risarcimento diretto” e promossa direttamente dal danneggiato nei confronti della propria compagnia assicurativa, viene disciplinata dall’art.149 C.d.A. ed è volta a ridurre, i tempi del risarcimento in presenza di alcune condizioni particolari. Il Codice disciplina anche la tutela di eventuali terzi trasportati (link all’articolo sui terzi trasportati) al momento dell’incidente stradale, tramite l’art. 141 C.d.A., ma nonostante quell’ultima risulti analoga alla procedura di indennizzo diretto, è giusto precisare che si tratta di due discipline autonome e distinte. La procedura di indennizzo diretto più nel dettaglio La procedura di indennizzo o risarcimento diretto in materia di sinistri stradali, è stata introdotta dal DL 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) che ha modificato il codice della assicurazioni private. L’art. 149 C.d.A. stabilisce che in caso di incidente stradale, in presenza di determinati presupposti, e alla condizione di non avere responsabilità nella causazione del fatto o, quantomeno, avere solo una corresponsabilità in merito, la richiesta di risarcimento va avanzata direttamente alla propria compagnia di assicurazione e non a quella del responsabile civile. La propria assicurazione si occuperà pertanto di risarcire il danno, provvedendo poi ad ottenere dalla compagnia del responsabile civile un conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) alla quale però entrambe le compagnie devono aver in precedenza aderito. Cos’è la Convenzione Card per l’ottenimento dell’indennizzo diretto? La convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto è un accordo tra le compagne assicurative per risolvere più velocemente le pratiche dell’indennizzo in caso di incidente stradale. Grazie alla CARD non ci si dovrà rivolgere all’assicurazione della controparte, ma direttamente alla propria compagnia, snellendo così i tempi del procedimento. A differenza della CID, ovvero la vecchia convenzione per l’indennizzo diretto, la CARD non prevede necessariamente una constatazione amichevole per essere applicata e non sancisce un reintegro pieno ed automatico da parte della controparte, ma come detto in precedenza, solo un rimborso forfettario. In ogni caso ci sono delle condizioni particolari che devono necessariamente verificarsi per poter beneficiare di questa «scorciatoia». Tutte le condizioni di applicabilità per l’indennizzo diretto La procedura di indennizzo diretto può essere applicata ad un sinistro stradale, che deve risolversi in un urto tra veicoli, solo laddove ricorrano determinate condizioni, e precisamente: I veicoli coinvolti nel sinistro stradale devono essere soltanto due. Entrambi i veicoli devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano; Entrambi i veicoli devono essere identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria; Entrambe le Compagnie assicurative dei veicoli devono aver aderito alla convenzione CARD. É avvenuto un urto tra i due veicoli Le persone coinvolte nell’incidente non devono riportare lesioni che comportino un’invalidità permanente superiore al 9%; Alcuni casi di esclusione da indennizzo diretto per sinistro stradale Considerando l’elenco delle condizioni di applicabilità appena citate, vi sono varie ipotesi di sinistro stradale ove la disciplina dell’indennizzo diretto non è applicabile, quali tra gli altri: I sinistri in cui sono coinvolti altri veicoli responsabili oltre a quello dell’istante ed a quello nei cui confronti viene rivolta la pretesa risarcitoria; I sinistri avvenuti con coinvolgimento di veicoli stranieri; Un incidente accaduto all’estero; I sinistri tra un’auto ed una bicicletta, poiché quest’ultima non è dotata di targa e, quindi, non può essere identificata; I sinistri avvenuti con il coinvolgimento di ciclomotori non muniti della c.d. nuova targa; I sinistri senza urto tra i veicoli (c.d. turbativa della strada). Ad esempio, il sinistro che si verifica per la collisione tra una macchina e la merce caduta dal rimorchio di un camion; Un sinistro che provoca la paralisi totale e permanente di una delle persone ferite (l’invalidità sarà, sicuramente, superiore al 9%); In questi ultimi casi occorre seguire la procedura tradizionale, quindi passare dalla compagnia della controparte per il risarcimento del danno. Per affrondire è consigliabile leggere i nostri articoli riguardo alla richiesta danni per lesioni personali, e al risarcimento per incidente stradale con danni fisici. I limiti all’indennizzo diretto La normativa impone poi dei limiti all'indennizzo diretto, anche con riferimento alle tipologie di danni risarcibili, precisamente tale procedura può riguardare unicamente richieste relative a: Danni subiti dal veicolo assicurato; Danni derivati a cose trasportate appartenenti al proprietario e/o al conducente del veicolo assicurato; Lesioni di lieve entità del conducente, ovvero rientranti nelle c.d. micro permanenti, le quali si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente inferiori e/o uguale al 9%. In tutti i casi in cui non sia applicabile la procedura dell’indennizzo diretto, la domanda risarcitoria dovrà essere rivolta direttamente alla Compagnia di Assicurazione del responsabile civile dell’evento. Quali sono i tempi del risarcimento in caso di indennizzo diretto? La Convenzione CARD vuole, come abbiamo già sottolineato in questo articolo, ridurre i tempi di risarcimento in caso di incidente stradale in fase stragiudiziale. Più nel concreto, nel caso in cui non ci siano altre circostanze che allunghino la pratica, il risarcimento avviene: Entro 60 giorni se non è stata firmata la constatazione amichevole; Entro 30 giorni se la constatazione amichevole è stata firmata da entrambe le parti; Entro 15 giorni dalla data in cui la parte lesa accetta la proposta della compagnia di assicurazioni per avviare il risarcimento. Bisogna tuttavia precisare, con riferimento ai termini sopra indicati, che trattasi di termini non perentori, in cui mancato rispetto non comporta un pregiudizio. È infatti difficile riuscire a chiudere in tali tempistiche le pratiche risarcitorie, anche in regime di indennizzo diretto. Nel caso di indennizzo diretto viene risarcito il danno a terze persone? Il Codice delle assicurazioni private tutela, all’articolo 141, il terzo trasportato in auto nel caso di incidente stradale. Questa persona ha sempre diritto al risarcimento del danno subìto dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato, dovrà promuovere nei confronti dell'impresa appena citata, la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. Nel caso in cui il risarcimento del danno non avvenisse in toto o in parte, il terzo trasportato potrà avviare una causa presso il Giudice di Pace o in tribunale citando il conducente e la compagnia assicurativa di quest’ultimo. Non obbligatorietà della procedura dell'indennizzo diretto La procedura di indennizzo diretto viene considerata obbligatoria, dalle compagnie di assicurazione, solo in fase stragiudiziale, mentre in fase giudiziale il ricorso a tale procedimento è del tutto discrezionale, come stabilito dalla sentenza n. 180 del 2009 della Corte costituzionale con la quale i Giudici hanno affermato che “l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno.”
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La prescrizione del Diritto al Risarcimento del Danno
Dies a quo, termini di decadenza e onere della prova per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno
LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO Dies a quo, termini di decadenza e onere della prova per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno Cos’è la prescrizione del diritto e come funziona? Esordiamo dalle definizioni necessarie per fornirci una maggiore conoscenza riguardo l’argomento che si sta trattando: la prescrizione del diritto. Possiamo distinguere tra due tipologie di prescrizione del diritto che presentano fondamento, natura e disciplina tra loro radicalmente differenti: quella presuntiva e quella estintiva. La prima consiste nella presunzione che un determinato debito sia stato pagato o comunque in qualche modo estinto. In questo caso non spetterà al debitore dimostrare di aver eseguito la prestazione, ma è il creditore che deve dar prova di non aver ricevuto la prestazione. La seconda, della quale parleremo a lungo in questo articolo, trova il suo fondamento nell’inerzia del titolare del diritto stesso, che non lo esercita o non ne usa per il tempo determinato dalla legge. La prescrizione estintiva del diritto L’istituto giuridico della prescrizione estintiva, che trova la propria ragion d’essere nella necessità di certezza del diritto, consiste nell’estinzione del diritto soggettivo conseguente al suo mancato esercizio per un periodo di tempo previsto dalla legge (artt. 2934 e 2963 c.c.). In sostanza, se il titolare di un diritto omette di esercitarlo per un considerevole lasso di tempo, preoccupazione dell’ordinamento è tutelare l’interesse del soggetto passivo a non rimanere obbligato sine die, ovvero senza fissare il giorno del termine, scadenza. Si può quindi immaginare il diritto come un fuoco che deve essere periodicamente ravvivato mediante atti di esercizio del medesimo, cosiddetti atti interruttivi poiché, diversamente alla stregua di una fiamma, il diritto si spegne o meglio si estingue. La prescrizione estintiva è un istituto di ordine pubblico e quindi, le norme che stabiliscono l’estinzione del diritto ed il tempo necessario perché essa avvenga sono inderogabili. Ciò significa che le parti non possono rinunziare preventivamente alla prescrizione, prolungarla o abbreviarne i termini stabiliti dalla legge. Prescrizione del diritto: Vale per tutti i diritti? La regola di base è che tutti i diritti sono soggetti a prescrizione estintiva ma ne sono esclusi i diritti indisponibili. Per approfondire l’argomento si specifica che sono tali i diritti che non hanno un contenuto patrimoniale, ad esempio quelli derivanti dagli status personali come la responsabilità genitoriale e i diritti della personalità. Al contrario sono disponibili, i diritti di cui il titolare può disporre mediante atti come il trasferimento o la rinuncia. Ad esempio, sono generalmente disponibili tutti i diritti aventi contenuto patrimoniale, economicamente valutabile, come il diritto di proprietà su beni mobili o immobili. In ogni caso, il diritto di proprietà non è soggetto a prescrizione estintiva ma all'istituto della prescrizione acquisitiva: l'usucapione. Inizio e durata della prescrizione del diritto Come da premessa, presupposto della prescrizione estintiva è l’inerzia del titolare del diritto soggettivo. Poiché non si può parlare di inerzia quando il diritto non può essere fatto valere, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato: actio nondum nata non praescribitur. Rispetto alla durata, si distinguono la prescrizione ordinaria e le prescrizioni brevi. La prescrizione ordinaria trova applicazione in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente e matura in dieci anni (art 2946 c.c.). Un periodo di venti anni è peraltro richiesto, in armonia con il termine per l’usucapione, per l’estinzione dei diritti reali su cosa altrui. Termini più brevi, come quello di cinque anni, sono previsti per altre categorie di rapporti, se giustificati dalle peculiarità dei relativi casi. Responsabilità contrattuale e extracontrattuale Per stabilire quale sia in concreto il termine di prescrizione da applicare alla fattispecie occorre determinare se ci si trovi di fronte ad una responsabilità di natura contrattuale oppure extracontrattuale. Non è poi così arduo distinguere l’una dall’altra, in quanto la responsabilità contrattuale è direttamente connessa al mancato adempimento di un’obbligazione preesistente, mentre la responsabilità extracontrattuale si configura quando ricorrono i presupposti di cui all’art. 2043 c.c. ovvero colpevolezza, fatto materiale ed ingiustizia del danno. Come abbiamo già ampiamente affrontato nell’articolo dedicato al rapporto di causalità sugli incidenti stradali, la colpevolezza è l’elemento soggettivo, ovvero l’atteggiamento psicologico del danneggiante che può essere doloso o colposo; la causalità materiale valuta l’evento come il risultato dell’insieme degli antecedenti senza i quali non si sarebbe verificato; l’ingiustizia del danno consiste nel valutare quest’ultimo lesivo di una situazione soggettiva meritevole di tutela. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito Il codice civile in proposito è opportunamente chiaro nella previsione normativa; l’art. 2947 prevede infatti la prescrizione breve di 5 anni per il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, nonostante essi si possano ridurre a due nel caso di danni derivanti da circolazione di veicoli. Nel caso però, in cui il fatto dannoso costituisca reato, per il quale sia previsto un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo si applica anche all’azione civile di risarcimento del danno. L’art 2946 c.c. determina invece il termine di decorrenza decennale per la responsabilità contrattuale. Un po’ meno agevole è talvolta la determinazione del cosiddetto dies a quo, momento a partire dal quale decorre il termine di prescrizione. Talvolta infatti, il giorno dal quale far decorrere il termine prescrizionale non coincide con il giorno in cui si è verificato il danno, si pone infatti un problema di conoscibilità del danno e di ascrivibilità dello stesso al soggetto danneggiante al quale rivolgere la richiesta risarcitoria. Case study: definire il dies a quo in un caso di malpractice medica Per meglio comprendere in pratica il concetto sopra esposto è opportuno riferirsi alla disciplina del danno iatrogeno o danno da malpractice medica. Pensiamo quindi alla conseguenza dannosa che si manifesta in un momento successivo a quello dell’accadimento del momento lesivo, ad esempio nel caso di una epilessia post traumatica da trauma cranico nell’ambito di un infortunio stradale. Qui il dies a quo deve essere individuato non con riferimento al tempo di accadimento dell’evento lesivo, ma al momento in cui il danneggiato ha percepito l’esistenza e la gravità del danno stesso, nonché la sua addebitabilità ad un soggetto determinato. Onere della prova e prescrizione del diritto A riguardo dell’onere della prova, anche con riferimento al tema della prescrizione, è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della propria pretesa, ma anche la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (nesso causale), nonché l’esistenza di un diritto – o un fuoco – ancora vivo ed azionabile secondo i criteri sopra menzionati.
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Malpractice medica: le innovazioni introdotte dalla legge Gelli
Maggiore tutela al Personale Sanitario nel caso di Malpractice Medica
MALPRACTICE MEDICA: LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE GELLI Maggiore tutela al personale sanitario nel caso di malpractice medica Tutti gli argomenti trattati con l’introduzione della legge Gelli Per quanto concerne il tema della malasanità e di responsabilità della struttura e del personale sanitario nel caso in cui, con un comportamento omissivo o commissivo, si è determinato un danno ingiusto al paziente, è intervenuta la legge n. 24 del 08 marzo 2017, nota come Legge Gelli. Con quest'ultima, sono state introdotte una serie di modifiche alle disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti di professioni sanitarie. La riforma, nel suo primo articolo, qualifica la sicurezza delle cure come una parte integrante del diritto alla salute, facendo assumere a tale profilo una valore costituzionale alla luce di quanto disposto dall’art. 32 della Costituzione che tutela la salute come un fondamentale diritto dell’individuo e come un interesse della collettività. La riforma in pratica introduce una serie di innovazioni rispetto alle discipline precedenti, regolamentando non solo i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, ma altresì la responsabilità di chi esercita la professione sanitaria e delle relative strutture, siano esse pubbliche o private. Regola anche le modalità dei procedimenti giudiziari atti a far valere tali diritti, fino ad arrivare agli obblighi di assicurazione e di istituzione di un Fondo di garanzia per i soggetti che hanno riportato un danno derivante da malpractice medica. L’importanza data alla valutazione del rischio Si può affermare che il secondo articolo della riforma sia il più importante. Esso si occupa di rafforzare la prevenzione con interventi di valorizzazione del risk management. Per garantire un efficace lavoro di prevenzione e di coinvolgimento per tutti i professionisti, la legge prevede l’istituzione, in ogni regione, di centri regionali per il rischio clinico e per l’elaborazione del rischio, che affluiranno ad un Osservatorio nazionale. In questo modo sarà possibile uniformare i percorsi formativi stabilendo delle linee guida da seguire e per ingrandire le conoscenze della società scientifica. Le innovazioni introdotte dalla Legge Gelli Responsabilità penale per imperizia in capo al medico Con l’art. 6, la Legge Gelli vuole tutelare maggiormente il professionista introducendo la responsabilità in caso di imperizia del personale sanitario ed escludendo la punibilità solo in caso di rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida o dalle buone pratiche clinico assistenza, sempre che le stesse siano adeguate al caso di specie. A tal proposito è stato introdotto all’interno del nostro codice penale l’art. 590 sexies, il quale testualmente stabilisce che: “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico – assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”. Rispetto alla disciplina precedente, quindi, scompare qualsiasi riferimento al concetto di colpa grave, introducendo la scriminante per imperizia unicamente nei casi di rispetto delle linee guida previste per legge. In poche parole, se il professionista dovesse commettere un danno a carico di un paziente per imperizia, non dovrà risponderne penalmente. Bipartizione tra la responsabilità del medico e quella della struttura sanitaria La legge Gelli introduce, all’art. 7, una netta bipartizione tra le responsabilità dei soggetti che hanno cagionato un danno al paziente, diversificando la posizione dei predetti e spostando il rischio sul soggetto maggiormente capiente. Nello specifico, ponendosi in un regime di discontinuità rispetto al passato, la nuova normativa prevede che la struttura sanitaria assuma una responsabilità di natura contrattuale ex art. 1218 c.c., mentre il medico, fatto salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente, risponda in via extracontrattuale ex art. 2043 c.c., secondo il noto principio del neminem laedere. Tale bipartizione comporta conseguenze pratiche sotto due differenti profili: Sotto il profilo probatorio, il danneggiato, in caso di responsabilità della struttura, dovrà provare unicamente il titolo che dimostri il ricovero e l’inadempimento della struttura. Se invece il cittadino vorrà agire nei confronti di un medico in particolare, la Legge Gelli con le sue modifiche, tutela maggiormente il medico, facendo sì che l’onere della prova rimanga a carico del paziente, il quale dovrà dimostrare la condotta dannosa, l’evento ed il nesso di causalità. Sotto il profilo prescrizionale dell’azione, nel caso di responsabilità della struttura e quindi quella di tipo contrattuale, il termine ordinario della prescrizione rimane di 10 anni (art. 2946 c.c.). Nel secondo caso, trattandosi di responsabilità extracontrattuale o aquiliana, il termine sarà più breve; 5 anni (art. 2497 c.c.). Contenzioso ed azione di rivalsa in caso di malpractice medica Al fine di ridurre il contenzioso in tema di malpractice medica, la Legge Gelli, all’art. 8, ha introdotto come obbligatorio il tentativo di conciliazione a carico di chi intenda esercitare un’azione risarcitoria, potendo la parte ricorrere all’azione di consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c.. Questa innovazione è stata introdotta al fine dell’accertamento della responsabilità e delle conseguenze del fatto illecito. In precedenza invece era prevista unicamente la procedura di mediazione quale presupposto obbligatorio dell'azione giudiziale ordinaria. La domanda giudiziale è procedibile (con procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c.) solo se la conciliazione non riesce o il relativo procedimento non si conclude entro il termine perentorio di mesi 6 dal deposito del ricorso. La legge Gelli introduce poi la possibilità, per la struttura sanitaria, di agire con azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa nei confronti del medico/operatore sanitario in caso di dolo o colpa grave di quest’ultimo, azione da esercitare entro un anno dall’avvenuto pagamento al danneggiato. Per maggiori informazioni sulla tematica, leggi anche il nostro articolo sul calcolo del risarcimento per malasanità e sulle domande frequenti sul risarcimento per malasanità. Obblighi assicurativi per tutelare casi di malpractice medica La Legge Gelli introduce infine un obbligo assicurativo sia per la struttura che per il soggetto esercente la professione sanitaria, allo scopo di rendere effettiva l’eventuale condanna di tali soggetti al risarcimento dei danni da loro cagionati ed accertati. Nello specifico è fatto obbligo alla struttura sanitaria di assicurarsi sia per la responsabilità contrattuale verso terzi e verso i prestatori d’opera, che per la responsabilità extracontratuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie. Dal canto suo, il professionista ha solo l’obbligo di assicurarsi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale svolta al di fuori di apposite strutture.
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Atto illecito e rapporto di causalità: come si misura?
Il rapporto di causalità tra condotta ed evento quale fondamento di ogni richiesta risarcitoria
ATTO ILLECITO E RAPPORTO DI CAUSALITÀ: COME SI RICONOSCE? Il rapporto di causalità tra condotta ed evento quale fondamento di ogni richiesta risarcitoria Cos’è il rapporto di causalità? Il rapporto di causalità è uno degli elementi essenziali per porre a carico di un soggetto l’obbligo di risarcimento del danno per atto illecito. È il rapporto tra l’evento dannoso ed il comportamento del soggetto (autore del fatto) astrattamente considerato. In sostanza, per addossare ad un soggetto l’obbligo risarcitorio, è necessario verificare che la sua condotta sia la causa di quell’evento. Il nesso di causalità che lega la condotta all’evento, può assumere tre accezioni: la causa che ha scaturito l’evento, la condizione, senza la quale l’evento non si sarebbe verificato, e l’occasione come la situazione che favorisce la serie causale. Il rapporto di causalità nel diritto penale La relazione causale in ambito di responsabilità penale è trattata negli artt. 40 e 41 c.p, i quali seguono i principi costituzionalmente garantiti della: determinatezza, personalità e materialità. In particolar modo l’art. 40 c.p, contenente una doppia negativa, statuisce quanto segue: “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”, Quello che possiamo estrapolare dall’appena citata norma è che la punibilità opera quando l’evento risulta connesso al fatto tramite un nesso di causalità. La teoria condizionalistica e il giudizio controfattuale L’imputazione oggettiva impiega la teoria condizionalistica per collegare la condotta all’evento. Si è dunque stabilito che l’evento è conseguenza della condotta, ed è proprio dall’evento che dipende l’esistenza del reato. Per dare vita a questa teoria, si sostiene che l’interprete debba fare ricorso ad un procedimento particolare, chiamato giudizio controfattuale. Se eliminando mentalmente la condotta rimane l’evento, allora dovrà optarsi per la non ricorrenza del nesso di causalità. Al contrario, dovrà ritenersi pienamente sussistente il rapporto di natura causale qualora l’evento permanga nonostante l’eliminazione mentale del fatto. In quest’ultimo caso potrà affermarsi con certezza che l’evento è causalmente legato alla condotta. Tale impostazione non è rimasta esente da critiche e in molti ritengono che la stessa presenti un grave difetto; finisce con il considerare equivalenti tutte le condizioni, ivi comprese quelle più remote, con il rischio di adottare soluzioni paradossali. Proprio per questa ragione si sono fatte strada differenti filoni interpretativi come la teoria della causalità adeguata e la tesi della causalità umana. Il rapporto di causalità in ambito civile Si noti che sul piano civilistico è assente una definizione specifica per delineare il concetto giuridico del nesso causale nell’ambito della responsabilità civile. Il legislatore non ha dedicato al cosiddetto nesso eziologico una apposita definizione, dunque si è costretti a prenderla, per così dire, a prestito dal diritto penale. Il riferimento civilistico è in realtà molto concreto, ed attinge a principi di tipo logico conformi alle cosiddette massime di esperienza secondo il criterio del “più probabile che non”. In realtà la causalità civile risponde ad esigenze diverse da quella penale, nella prima prevale la finalità riparatoria del danno, mentre nella seconda quella sanzionatoria e quindi, a differenza di quella penale, si basa su regole di responsabilità dai criteri più elastici che attingono anche all’interazione dell’illecito con altre discipline, pensiamo alla ricostruzione cinematica nell’ambito dell’infortunistica stradale. Il rapporto di causalità nel codice civile In ambito civile, il referente normativo inerente alla causalità, è sicuramente rappresentato dall’art. 2043 c.c. secondo il quale “l’autore del fatto, doloso o colposo, causativo di un danno ingiusto, è tenuto a risarcire il danno”. Nell’articolo appena citato vengono definiti i requisiti fondanti la responsabilità extra-contrattuale o aquiliana, che devono necessariamente ricorrere affinché la stessa si integri. Dunque, l’importanza di tale norma è dovuta all’elenco dei criteri di attribuzione del fatto illecito: La colpevolezza: è l’elemento soggettivo ovvero l’atteggiamento psicologico del danneggiante che può essere doloso o colposo. Per dolo si intende l’intenzionalità della condotta nella consapevolezza che la stessa possa determinare l’evento dannoso. La colpa si riferisce invece ad un evento che si verifica a causa della negligenza, imprudenza o imperizia dell’autore del reato. Il fatto materiale: ovvero l’evento che, secondo il principio della condizio sine qua non, non si sarebbe verificato in assenza di un comportamento commissivo od omissivo ad esso causalmente connesso. La causalità materiale, seguendo il principio condizionalistico, valuta l’evento come il risultato dell’insieme degli antecedenti senza i quali non si sarebbe verificato, considerando equivalenti tutte le condizioni. Come abbiamo già descritto nel terzo paragrafo di questo articolo, un’azione viene considerata causa di un evento se non può essere mentalmente eliminata senza che, allo stesso tempo, venga meno anche l’evento. 3) l’ingiustizia del danno: il danno deve essere considerato lesivo di una situazione soggettiva meritevole di tutela protetta dall’ordinamento giuridico secondo il noto principio del “neminem laedere”. L'espressione enuncia il principio in base al quale tutti sono tenuti al dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica. Tale regola è posta a fondamento della responsabilità extracontrattuale: chiunque violi il divieto è tenuto a risarcire il danno. Per approfondire il tema del danno si consiglia di leggere anche il nostro articolo sul risarcimento di incidenti stradali con danni fisici e sulla richiesta danni per lesioni personali. Tutto ciò che riguarda il rapporto di causalità ampiamente affrontato in questo articolo, si riconduce ad una materia in costante divenire, in quanto sono state via via incluse nel novero delle posizioni garantite, come l’art 2043 c.c., anche una serie di fattispecie che prima la dottrina non si sarebbe mai sognata di ricomprendere. Per confermare questa tesi pensiamo ad esempio al riconoscimento del cosiddetto danno allo sconvolgimento della vita familiare in capo al parente del macroleso nell’ambito dell’infortunistica stradale.
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Incidente stradale con feriti: da dove iniziare per avere il risarcimento?
Hai un subito un danno fisico in seguito ad un incidente stradale? Scopri i nostri consigli
Come si risolve la maggior parte degli incidenti? Oltre il 90% dei sinistri si risolvono in tutta semplicità con la sola compilazione del Modulo di Constatazione Amichevole che gli automobilisti meno sprovveduti hanno la buona abitudine di tenere in macchina; qui non si parla di danni fisici o danni alla persona, non serve il medico legale per stabilire invalidità permanente o temporanea, né tantomeno si parla del contestatissimo danno morale, categoria giurisprudenziale ormai in disuso. Ciò che interessa al legale che si occupa di responsabilità civile è il rimanente 10%. Qui è invece opportuno che la richiesta di risarcimento venga formulata da un professionista del settore, ovvero l'Avvocato, che dopo avere valutato in ogni aspetto la fattispecie individua la Compagnia assicurativa del soggetto civilmente responsabile ed instaura con la stessa un contraddittorio. In caso di sinistro stradale è, infatti, necessario affidarsi a una figura in grado di gestire nel modo migliore la situazione e di garantire la salvaguardia dei diritti della persona coinvolta, soprattutto se l'incidente ha causato ad essa un danno fisico. È necessario inoltre che la richiesta di risarcimento venga fatta tempestivamente e per iscritto, ciò può essere fatto anche compilando e inviando il modulo di constatazione amichevole compilato e sottoscritto dai conducenti di tutti i veicoli coinvolti nel sinistro. Anche per questo motivo è bene affidarsi ad un avvocato per gestire la prima fase direttamente successiva al sinistro, per non rischiare di perdere tempo prezioso e compromettere l'intero processo di richiesta di risarcimento. Incidenti nel caso di danno alla persona Non è un luogo comune ritenere che in Italia ogni lesionato potrebbe ottenere un risarcimento più elevato se solo fosse assistito in modo tecnico e professionale da un legale. Ciò però non avviene così frequentemente, perché spesso nel timore di dovere affrontare spese aggiuntive (che in realtà sarebbero a carico dell'Assicurazione), il lesionato evita di rivolgersi al legale avventurandosi da solo in un ambito tanto insidioso quanto dispersivo. In questo modo si corre addirittura il rischio di non veder riconosciuto alcun risarcimento: una compagnia assicurativa interviene solo su ciò che viene dettagliatamente documentato, ed è bene che sia una figura professionale competente ad affiancare il lesionato nella richiesta di risarcimento. In caso di incidente l'avvocato, con la propria esperienza e professionalità, dovrebbe condurre colui che ha riportato danni alla propria persona ad ottenere dall'assicurazione il maggior risarcimento nel minor tempo possibile, non trascurando di valorizzare ogni singola voce di danno ed affrontando in particolare tre diversi aspetti del medesimo, ovvero: Il danno biologico permanente: quantificato sulla base di apposite tabelle (attualmente si utilizzano quelle del Tribunale di Milano facilmente rintracciabili online) che verte su due fattori: la percentuale di danno (più alta è e maggiore sarà il risarcimento) e l'età del danneggiato (più alta è e minore sarà il risarcimento). Il danno biologico inoltre non considera soltanto l'aspetto fisico ma anche quello psicologico, vanno quindi prese in considerazione anche le conseguenze psicologiche del sinistro. L'invalidità temporanea riguarda il periodo di tempo che parte dal momento del sinistro in cui la persona non ha potuto muoversi come avrebbe voluto a causa delle lesioni riportate nel sinistro. Vengono considerate due diverse gradazioni: assoluta (quanto la persona è rimasta ricoverata in ospedale o allettata) o parziale al 75%, al 50% o al 25% a seconda della effettiva diminuita capacità di movimento. L'inabilità temporanea assoluta presupone la totale impossibilità di attività lavorativa, quella parziale presupone una possibilità limitata dell'attività lavorativa a seconda della percentuale prevista. Il danno patrimoniale che accanto alle spese sostenute a causa dell'incidente comprende la diminuita o azzerata capacità lavorativa e dunque il lucro cessante che si esprime nel mancato guadagno causato dalla cessazione dell'attività lavorativa. Esso provoca - direttamente o indirettamente - una diminuzione del patrimonio del soggetto leso e quindi un suo impoverimento. Si prendono in considerazione sia i danni arrecati al veicolo e ai beni di proprietà della persona danneggiata, sia le spese causate dalle lesioni e la conseguente diminuzione del patrimonio. Chi non ha voglia di addentrarsi nei meandri dell'art. 148 del Nuovo Codice delle Assicurazioni che spiega in modo analitico ma al contempo farraginoso la procedura di indennizzo o non si accontenta di rivolgersi alla società di infortunistica stradale pubblicizzata nella bacheca dell'ospedale, è bene che si affidi ad un avvocato esperto in risarcimento del danno da circolazione, il quale accompagni il lesionato in tutto il percorso risarcitorio dal giorno dell'evento a quello dell'indennizzo ed il ruolo del legale è tanto più rilevante quanto più importanti siano le lesioni riportate dalla vittima. Come è cambiata la legislazione oggi? Uno sguardo ai tempi: in caso di incidente con soli danni a cose e oggetti la Compagnia assicuratrice deve inviare al danneggiato l'offerta (ovvero comunicare le ragioni per le quali non ritiene di formulare alcuna offerta) entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta del risarcimento; il termine si riduce a 30 nel caso di compilazione del modulo di denuncia CID sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti. Nel caso in questione nella richiesta di risarcimento deve esserci sempre l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo e dei giorni in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno: la disponibilità deve essere di almeno cinque giorni non festivi. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto, deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata dalla valutazione del danno da parte dell'impresa. Nel caso i cui siano invece derivate lesioni personali o decesso i termini per l'offerta sono maggiori ovvero 90 giorni dalla ricezione della richiesta danni se corredato da tutta la documentazione necessaria ad istruire il sinistro e per la denuncia del sinistro. In realtà sono quasi sempre termini che non vengono rispettati dalle Compagnie assicurative, le quali si trincerano abitualmente dietro la asserita incompletezza della documentazione a supporto delle richieste. Proprio per questo motivo in caso di danni fisici è necessario intervenire rapidamente, affidandosi ad una figura professionale capace. Fatto è che, se il danneggiato o le persone coinvolte dichiarano di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede (o meglio, dovrebbe provvedere) al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione. Entro analogo termine nel caso in cui la risarcibilità dell'evento sia pacifica, l'assicurazione corrisponde la somma ritenuta congrua per il danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; tale somma, tecnicamente definita “offerta reale” sarà imputata alla liquidazione definitiva del danno e potrà essere dal danneggiato trattenuta come acconto sul maggior danno subito.
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Il risarcimento dei danni fisici per incidente stradale: 3 consigli utili
Hai subito danni fisici in un incidente stradale? Scopri in quest'articolo 3 consigli che ti aiuteranno a richiedere il rimborso
In caso di sinistro stradale è possibile chiedere ed ottenere il risarcimento del danno per le lesioni personali, cioè dei danni non patrimoniali, salvo nel caso in cui il danneggiato sia l'unico ed esclusivo responsabile dell'incidente e non abbia un'apposita polizza casco. In tutti gli altri casi è possibile fare una richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del vettore, cioè dell'auto su cui si viaggia se si è trasportati o alla compagnia assicurativa del responsabile civile. In situazioni di questo tipo è necessario seguire delle "linee guida" che permettano di gestire al meglio il processo di richiesta di risarcimento danni, in modo da non tralasciare nessun passaggio chiave che possa compromettere l'esito della richiesta. Per "risarcimento" si intende la somma pagata da una compagnia di assicurazioni inseguito ad un sinistro in seguito alla denuncia dello stesso e solo dopo una completa procedura di richiesta. Il sinistro stradale è un evento che va a provocare un danno, dando così diritto all’assicurato di richiedere all’assicurazione una prestazione monetaria. Bisogna ricordare che l'assicurazione non è tenuta a risarcire i sinistri caratterizzati da colpe o comportamenti dolosi dell'assicurato: non c'è quindi un obbligo di risarcimento da parte della compagnia assicurativa. 3 Accorgimenti e consigli utili da seguire prima di avviare le pratiche per richiedere il rimborso 1) Per poter procedere è necessaria la denuncia del sinistro, che deve essere fatta entro 3 giorni dell'avvenimento del fatto. Se non si rispettano queste tempistiche non è più possibile richiedere il risarcimento. Bisognerà riportare giorno, ora e luogo dell’incidente, soggetti coinvolti e loro veicoli, dinamiche del sinistro, danni ai veicoli e danni fisici alle persone e bisognerà segnalare eventuali testimoni dell’accaduto. Il modulo si constatazione può essere firmato da una sola parte oppure da tutti i soggetti coinvolti: se la firma viene apposta da entrambe le parti verrà attestato il loro accordo sulla dinamica dell'incidente, e la procedura si completerà in 30 giorni invece che in 60. I danni alla persona, in caso di sinistro, devo essere documentati dal primo accesso in Pronto Soccorso, fino a tutto l'iter del danneggiato: eventuali ricoveri in ospedale, interventi chirurgici, cure riabilitative e altro. Spesso è fondamentale fornire alla compagnia assicurativa anche il verbale di incidente redatto dalle autorità intervenute al momento del sinistro, questo per una maggiore completezza delle informazioni che è fondamentale per poter richiedere il rimborso alle compagnie assicurative. Quando le lesioni, cioè i danni fisici, si sono stabilizzate, ovvero non migliorano e non peggiorano oltre ma si sono cristallizzate, si fa una visita medico-legale. Questa - sulla base dei referti clinici e della visita stessa - indica la percentuale di danno permanente e il c.d. danno biologico, che è la lesione subita dal soggetto all'integrità psico-fisica e che viene espressa in punto percentuale. Va ricordato che ogni lesione superiore al 10% rientra nell'ambito delle lesioni macropermanenti. I medici legali dovranno quindi stendere una relazione / perizia in cui indicano il danno biologico in percentuale, i giorni di Inabilità temporanea, assoluta e/o parziale, cioè i giorni in cui il lesionato non ha potuto in tutto o in parte attendere alle proprie quotidiane occupazioni (ad esempio 10 giorni di ricovero ospedaliero implicano 10 giorni di inabilità temporanea assoluta), eventualmente l'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica del soggetto ed eventualmente, ma solo nel caso di lesioni molto gravi, le ore di assistenza di cui danneggiato ha necessità ogni giorno. La percentuale di inabilità temporanea se assoluta raggiunge il 100%, se parziale - in base alla sua percentuale che ad esempio può essere del 25%, 50% e 75% - a seconda della gravità va ad influenzare e modificare l'entità del risarcimento. Che compenso ci può essere in caso di danno fisico? 2) Il valore della percentuale di invalidità stabilita dal medico-legale viene rapportata all'età del danneggiato ed il relativo risarcimento è stabilito sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile, che fissano nel rapporto tra età e percentuale di danno la somma da risarcire. Il risarcimento è maggiore quanto più alta è la percentuale di danno biologico e quanto più bassa è l'età del danneggiato: un lesionato giovane deve infatti convivere più tempo con quel danno fisico e con quell'invalidità, ed è quindi una complicazione che rappresenterà per lui un danno ancora più grave di quanto non lo sia normalmente, con un risarcimento di conseguenza più alto. I danni alla persona possono includere anche l'aumento personalizzato cioè una percentuale aggiuntiva, sempre stabilita dalle Tabelle del Tribunale di Milano in relazione alla percentuale di invalidità, che può comportare un aumento del risarcimento se sono provati specifici elementi di particolare sofferenza o danni aggiuntivi che sono derivati a quel particolare soggetto a seguito delle lesioni. Questa c. d. personalizzazione ha sostanzialmente preso il posto del danno morale e, a differenza di questo, non viene mai autonomamente riconosciuta in presenza di danno biologico, ma solo sulla scorta di specifici elementi di prova. Anche in questo caso quindi è necessaria una totale completezza della documentazione per poter dimostrare l'idoneità al risarcimento in questione. Ovviamente vengono risarciti, in caso di incidente, anche i giorni di inabilità temporanea documentati ed indicati nella perizia medico legale, come precedentemente descritti. 3) Può essere utile ricordare che la pratica risarcitoria in caso di sinistro stradale può essere interamente stragiudiziale, e quindi gestita autonomamente dal danneggiato con richiesta alla compagnia assicurativa. Per stragiudiziale si intende un atto/comportamento non giudiziario, cioè esterno rispetto al processo, o giudizio. Spesso le compagnie assicurative presentano un iter preciso da seguire per poter presentare la richiesta di rimborso, e a questo iter il cittadino deve attenersi. Dopo aver valutato e quantificato il danno, la compagnia assicurativa erogherà l'offerta di risarcimento: la somma potrà essere accettata, rifiutata o ignorata. Nel caso in cui l'assicurazione non voglia risarcire o non intenda risarcire correttamente i danni non patrimoniali in caso di incidente stradale, il lesionato potrà scegliere di farsi assistere da un legale. La figura professionale in questione dovrà essere un esperto in materia risarcitoria, e nel caso in questione potrà ricorrere all'invito alla negoziazione assistita ed eventualmente anche al giudizio civile.
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L’avvocato Davide Cornalba risponde alle domande comuni sulla malasanità
Vivi a Milano o Lodi e hai assistito a casi di malasanità? Qui alcune risposte utili in materia legale.
Le domande più frequenti che vengono rivolte all'avvocato in materia di responsabilità medica sono: Come si chiede il risarcimento del danno da malasanità? Posso fare una lettera di reclamo malasanità? E ' vero che posso essere risarcito in 30 giorni? E' sufficiente una lettera in carta semplice? Come si calcola il risarcimento del danno da malasanità? Si può essere risarciti anche se il danno è stato fato da una struttura sanitaria privata? Tutte le risposte alle domande comuni sulla malasanità Innanzitutto bisogna chiarire che per malasanità si deve intendere la responsabilità dei medici, del personale infermieristico, delle strutture nosocomiali, consistita in colpa che, mediante commissioni od omissioni, ha provocato danni oggettivamente riscontrabili in capo al paziente. La responsabilità medica può cioè consistere in una errata o mancata diagnosi, in un'errata terapia, in un errore chirurgico, in un'infezione contratta in ospedale.... Il presupposto indefettibile per ottenere il risarcimento è che vi sia un danno oggettivamente accertabile in sede medico-legale e che tale danno sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'errore medico/ clinico. La materia è stata riformata con la legge Gelli del 8 marzo '17, la quale ha innanzitutto distinto la responsabilità dei medici da quella struttura sanitaria . I medici, che rispondono penalmente solo per colpa grave, in sede civile rispondono solo a titolo di responsabilità extra contrattuale ex art. 2043 cc, mentre le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale. Ciò comporta notevoli differenze sia nel periodo di prescrizione che nell'onere della prova. Il cittadino, spesso si rivolge all'ufficio relazioni con il pubblico dell'ospedale; la cosa migliore è rivolgere una richiesta stragiudiziale autonoma con lettera raccomandata, alla direzione sanitaria, nel caso questa non sortisca risultato, può scegliere se avviare una procedura di consulenza tecnica preventiva oppure avviare una procedura di mediazione, con l'ausilio di un legale. Solo laddove tale strada, finalizzata ad avere tempistiche più rapide, non producesse risultato, il cittadino danneggiato può agire giudizialmente, persino con procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. Quanto valora avrà il risarcimento? Il valore del risarcimento deve essere valutato in sede medico-legale che stabilirà sia il rapporto diretto tra errore medico e lesioni del paziente, sia la percentuale di invalidità che ne è derivata . Effettuata la valutazione medico-legale che stabilisce l'entità del danno da malasanità bisognerà far riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano che fissano, nel rapporto tra età e percentuale di danno, la somma da risarcire. Naturalmente anche il danno da malasanità verificatosi in una struttura sanitaria privata può essere risarcito. Hai domande al riguardo? Scrivimi qui sotto e sarò felice di risponderti.
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Richiesta danni per lesioni personali o decessi: come funziona e 4 Consigli utili
Come funziona il risarcimento del danno alla persona in caso di sinistro stradale con lesioni gravi o morte
Tra i temi più importanti in maniera di sinistri stradali c'è senz'altro quello riguardante il funzionamento del risarcimento danni alla persona in caso di sinistro stradale con lesioni gravi o morte. Si tratta di un tema spesso affrontato dalle richieste degli utenti, e le domande in questione da porsi sono: come si può richiedere il risarcimento? Chi sono i soggetti risarcibili? Richiesta danni per lesioni personali: 4 Consigli Utili 1) Il risarcimento da lesioni all'integrità psico-fisica del soggetto costituisce il c.d. risarcimento del danno non patrimoniale che spetta al danneggiato stesso in caso di lesioni, ai suoi familiari in caso di morte. E' vero però che nell'ipotesi di lesioni di particolare gravità che quindi condizionano non solo la vita del lesionato ma anche quella dei suoi familiari, è comunque possibile richiedere anche per questi il c.d. danno riflesso che consiste appunto nel risarcimento del danno da sconvolgimento della vita familiare. Non è quindi solo la lesione personale ad essere oggetto della richiesta di risarcimento, ma va presa in considerazione la salute psico-fisica delle persone che - anche di riflesso - possono esser state danneggiate dal sinistro stradale in questione. 2) Il danneggiato viene cioè risarcito per aver riportato un danno biologico permanente e quindi un'invalidità che ne ha diminuito in modo stabile l'integrità, per cui anche dopo le cure non riprenderà tutte le proprie funzioni fisiche o psichiche in modo ottimale, ma avrà una diminuzione la cui entità deve essere valutata ed espressa in percentuale in sede medico-legale. Ogni lesione superiore al 10% rientra nell'ambito delle lesioni macropermanenti. Il valore della percentuale di invalidità viene rapportata all'età del danneggiato: il risarcimento è maggiore quanto più alta è la percentuale di danno biologico e quanto più bassa è l'età del danneggiato. Un lesionato giovane deve infatti convivere più tempo con quell'invalidità, e una complicazione biologico permanente rappresenterà per lui un danno ancora più grave di quanto non lo sia normalmente. 3) Il valore del risarcimento è stabilito sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano che fissano, nel rapporto tra età e percentuale di danno emergente, la somma da risarcire. A ciò va aggiunto il risarcimento personalizzato massimo, sempre previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano, in relazione alla percentuale di invalidità / età. Questo danno deve essere specificamente provato e documentato ed è riconosciuto in caso di situazioni afflittive particolarmente rilevanti. Tale risarcimento ha soppiantato il vecchio danno morale, la cui fattispecie rientra adesso in questa nuova categoria. A tali voci andrà aggiunta l'invalidità temporanea totale e/o parziale ovvero i giorni, impropriamente detti "di malattia", in cui il lesionato non ha potuto attendere alle proprie occupazioni quotidiane. Va quindi preso in considrazione anche l'impedimento causato temporanemente alla persona dal sinistro: ad essa infatti va riconosciuto un risarcimento anche per le lesioni temporanei, non gravi o parziali causate. 4) Se la lesione macropermanente è davvero molto rilevante, ad esempio con la necessità di particolare assistenza per il lesionato, con riverberi importanti anche sulla qualità della vita dei familiari, sarà possibile che a questi ultimi venga risarcito il sindicato danno riflesso o da sconvolgimento della vita familiare. Richiesta danni in caso di decesso Nel caso invece di decesso del lesionato quale conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni riportate nel sinistro, il diritto al risarcimento spetterà - iure proprio - ai familiari del medesimo: aventi diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Si prendono in considerazione diverse tipologie di danno da prendere in considerazione, tra le quali vi sono: - Danni morali: riguardano la reale sofferenza e il turbamento degli aventi diritto legati alla morte del congiunto. - Danni patrimoniali: si considerano sia i danni emergenti (come spese funerarie e altro), sia il mancato o cessato apporto economico del defunto al bilancio familiare. Alla sofferenza della perdita va quindi aggiunto il danno che il decesso porta all'intero nucleo familiare dal punto di vista economico. - Danno da morte: consiste nel risarcimento per il danno biologico e morale subito dal defunto. Nel caso in cui la morte non sia sopravvenuta nell'immediato ma dopo un certo periodo di tempo va considerato nel danno anche le conseguenti spese mediche, ospedaliere, di trasporto, di esami specialistici sostenute dai familiari. - Danno esistenziale: si considerano il danno biologico, il danno alla vita di relazione, quello alla serenità familiare, alla vita sessuale. Tutte situazioni che precludono lo svolgimento di attività abituali ed esistenziali dell'individuo. Viene riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per incidente stradale mortali a tutti i cosiddetti "prossimi congiunti" del soggetto. Si intendono quindi i componenti più stretti della famiglia: coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle. Anche il convivente può far valere il proprio diritti ad essere risarcito, dimostrando la sussistenza di uno stabile legame affettivo con il soggetto deceduto. Infine, la possibilità di richiesta di danni da sinistro stradale mortale può comprendere anche altri soggetti come nonni, nipoti, zii, cognati e parenti meno prossimi, documentando una particolare intensità del rapporto affettivo con il defunto o un'accertata convivenza. Anche il diritto al risarcimento dei familiari della vittima è previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano o della Corte di Cassazione, che prevedono una forbice risarcitoria compresa tra un minimo ed un massimo per i vari rapporti familiari. Ciò che può spostare tale risarcimento verso i massimi è una serie di fattori che acuiscono i danni subiti dai superstiti: l'età giovane del deceduto, l'età giovane dei familiari superstiti, lo stretto vincolo familiare e il rapporto di convivenza. Le tabelle in questione prevedono i seguenti importi legati al danno da perdita del congiunto. A favore di ciascun genitore per la morte di un figlio: da euro 165.960,00 ad euro 331.920,00 A favore del figlio per la morte di un genitore: da euro 165.960,00 ad euro 331.920,00 A favore del coniuge (non separato), della parte dell’unione civile, o del convivente di fatto more uxorio sopravvissuto, per la morte del coniuge o del compagno: da euro 165.960,00 ad euro 331.920,00 A favore del fratello per la morte di un fratello: da euro 24.020,00 ad euro 144.130,00 A favore del nonno per la morte di un nipote: da euro 24.020,00 ad euro 144.130,00
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Come si calcola un risarcimento per malasanità: tutte le informazioni utili
In che modo si calcola il risarcimento per malasanità o da sinistro stradale, e cosa bisogna sapere
Tra le domande più frequenti in ambito risarcitorio, vi è: in che modo si calcola il risarcimento per malasanità o da sinistro stradale? Ed anche cosa sono le tabelle del Tribunale? In materia risarcitoria dei danni derivanti da lesione all'integrità psico-fisica o da perdita / grave lesione del rapporto parentale si seguono, per espressa indicazione della Suprema Corte di Cassazione, le tabelle del Tribunale di Milano, ovvero le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile, la cui versione più aggiornata è del marzo 2018. Tali tabelle presuppongono una lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona ovvero quel c.d. danno biologico che è accertabile in sede medico-legale e che viene espresso in termini percentuali, che – ovviamente - nelle tabelle sono parametrati all'età del soggetto. Questo danno va oltre il semplice danno fisico. La logica dietro i calcoli delle tabelle del Tribunale Il criterio è che una data percentuale di danno comporti un risarcimento maggiore in modo inversamente proporzionale all'età del lesionato: infatti, ad esempio, un danno del 25% in un soggetto di 20 anni implica un risarcimento più elevato che il medesimo danno percentuale in una persona di 80 anni. Ciò perchè il soggetto più giovane dovrà convivere per un lasso di tempo molto maggiore con l'invalidità stessa. L'Avvocato Davide Cornalba si occupa delle tabelle relative alle c.d. lesioni macropermanenti cioè di danni percentuali dal 10% in avanti. Le lesioni micropermanenti invece fanno riferimento a danni percentuali inferiori al 10%. Tali tabelle risultano divise dunque per fasce d'età oltre che percentuale di invalidità con espressa indicazione del punto di invalidità biologico 2008 rivalutato al 2018. Pertanto quando il danneggiato ha delle lesioni fisiche ormai stabilizzate, cioè quando ha concluso il proprio percorso di cura ed il proprio medico curante, lo giudica guarito, ma con residui postumi permanenti, il danneggiato dovrà sottoporsi ad una visita medico-legale che accerti: la compatibilità con l'evento illecito e l'entità di tali lesioni permanenti esprimendole in modo percentuale il periodo di invalidità temporanea totale e/ o parziale ovvero i giorni in cui il lesionato è stato degente in ospedale o comunque non in grado di attendere agli aspetti quotidiani della propria vita. Sarà la valutazione del medico-legale ad indicare quanti giorni ed in quale percentuale giornaliera, sulla scorta della documentazione medica presentata dal lesionato. Il calcolo del danno biologico per i danni subiti A questo punto avendo l'età del danneggiato e la percentuale di danno biologico sarà passibile consultare le tabelle ed ottenere la principale voce di risarcimento, ovvero quella del danno biologico permanente, o invalidità permanente. A ciò si può aggiungere l'aumento personalizzato massimo, la c.d personalizzazione del danno, che ha di fatto sostituito quello che in passato era il danno morale, è la percentuale massima di cui può essere aumentato il danno biologico, ma solo se sussistono prove effettive di una situazione particolarmente afflittiva per il lesionato. Sono ancora una volta le tabelle ad indicare la percentuale di personalizzazione in relazione al punto di invalidità . Ad esempio nella fascia d'età 41-50 anni un danno biologico del 20% può avere un aumento personalizzato massimo del 39% mentre un danno biologico del 50% potrà avere un aumento personalizzato massimo del 25%. Le tabelle indicano poi la somma giornaliera risarcibile per i giorni di ITT o ITP suddetti e pure indicati in numero e percentuale dal medico-legale. Il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta è sancito dalle tabelle in € 98 che può subire un aumento personalizzato, ma solo in presenza di specifiche e provate peculiarità, fino ad un massimo del 50%. Precisazioni: il pressupposto giuridico al fatto Giova però ricordare che se questi sono i criteri per quantificare il risarcimento del danno, l'imprescindibile presupposto giuridico e fattuale è che sussista il diritto al risarcimento e quindi che la lesione all'integrità psicofisica sia derivata dal fatto illecito, anche semplicemente colposo, di qualcuno ex art. 2043 e ss. c.c. Così ad esempio la responsabilità medica che sussiste a fronte di un comprovato errore medico, ovvero di una colpa del medico e quindi della struttura sanitaria, e che può essersi verificato sotto forma di mancata o ritardata diagnosi, di errore medico, di errore chirurgico, di infezione nosocomiale contratta durante la degenza ospedaliera e magari non tempestivamente riconosciuta né trattata. Se ne ricorrono i presupposti, accertati anche i sede medico legale è possibile chiedere ed ottenere un risarcimento per malasanità.
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