Il settore della responsabilità civile copre un’area del diritto civile estesissima, potendo essa trovare applicazione sia nel settore della responsabilità da colpa medica, sia in quello dei danni da sinistro stradale o, ancora, in quello della colpa professionale. Allo stesso tempo, a prescindere dall’oggetto, la responsabilità civile può derivare da un rapporto sorto prima della sottoscrizione di un contratto (è il caso della responsabilità precontrattuale ), dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale vera e propria (in questo caso si parla di responsabilità contrattuale ) oppure dalla violazione del principio del neminem laedere (in questo caso invece si parla di responsabilità extracontrattuale , meglio nota come aquiliana).
La responsabilità extracontrattuale da fatto illecito altrui
Tralasciando le prime due forme di responsabilità, in questo paragrafo ci occuperemo meglio della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito altrui. La norma di riferimento è contenuta nell’art. 2043 c.c., secondo il quale " qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ". La formulazione ampia e generica dell’articolo in esame permette di applicare il suo contenuto alle più svariate ipotesi di fatto illecito, qualora sussistano i requisiti di legge previsti. In particolare, per il riconoscimento della responsabilità aquiliana è richiesta la presenza dei seguenti elementi fondamentali:
● il fatto illecito contrario al principio del neminem laedere
● la lesione ingiusta di un diritto e/o interesse giuridicamente rilevante
● il nesso di causalità tra il fatto commesso ed il danno subito
● la colpevolezza dell'agente di compiere un atto contrario alla legge e l'imputabilità del fatto lesivo
La presenza di tutti questi presupposti sarà valutata caso per caso dal giudice adìto, al quale compete altresì la determinazione del quantum risarcibile (ovvero della somma da liquidare a titolo di risarcimento), tenuto conto della domanda del danneggiato e delle circostanze del caso concreto.
A proposito del risarcimento derivante da sinistri stradali
Tra le ipotesi di applicazione più frequente della disciplina della responsabilità da fatto illecito altrui, un ruolo centrale riveste senza dubbio quella derivante da sinistri stradali. Secondo quanto previsto dal novellato Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 9 settembre 2005, n. 209) colui che abbia subito un danno derivante da un sinistro stradale può chiedere il risarcimento alla Compagnia assicurativa del mezzo che ha causato l’incidente o, in presenza di precisi presupposti, alla propria assicurazione a titolo di “risarcimento diretto”. Nel primo caso, la richiesta dovrà essere presentata alla Compagnia che assicurava il mezzo investitore al momento del sinistro, insieme a tutti i documenti necessari a dimostrare la validità delle pretese risarcitorie, ivi compresi i dati identificativi dei soggetti coinvolti, le foto degli autoveicoli e, a pena di inammissibilità della domanda, la dichiarazione di disponibilità a far visionare il mezzo investito dai periti assicurativi per la corretta istruzione della pratica. Nel caso invece di risarcimento diretto , il danneggiato deve indirizzare la domanda di risarcimento direttamente alla propria assicurazione (e non quindi a quella del mezzo colpevole), così riducendo in modo esponenziale i tempi per la procedura di liquidazione.
Anche in questo caso la legge applicabile ( n.b. art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private ) prevede che il danneggiato debba fornire idonea prova a supportare la richiesta di risarcimento, ma questa disciplina permette di velocizzare l’attività istruttoria e, quindi, il risarcimento stesso dei danni subiti dall’assicurato.
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