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Famiglia d’origine e danno da perdita del congiunto: quando spetta

La perdita di un familiare a causa di un sinistro stradale, di un errore medico o di un altro fatto illecito è un evento che lascia segni profondi e duraturi. In questi casi, la legge riconosce ai parenti stretti la possibilità di chiedere un risarcimento per danno da perdita del congiunto, anche chiamato danno parentale. Se per la famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori conviventi) il diritto al risarcimento è quasi automatico, per la famiglia d’origine le cose sono più complesse.

Chi appartiene alla famiglia d’origine, come fratelli, sorelle o genitori non conviventi, può infatti vedersi riconosciuto questo diritto solo a determinate condizioni. Vediamo quando spetta e quali sono i criteri che la giurisprudenza utilizza per concederlo.

Cos’è il danno da perdita del congiunto

Il danno da perdita del congiunto è un danno non patrimoniale, cioè legato non a una perdita economica, ma alla sofferenza e al dolore provocati dalla morte di un familiare. È uno dei risarcimenti più delicati e difficili da quantificare, perché riguarda la dimensione emotiva e affettiva delle persone colpite.

Il calcolo del risarcimento avviene sulla base delle tabelle predisposte dai tribunali, in particolare quelle di Milano, che stabiliscono importi orientativi da personalizzare in base al rapporto con la vittima e alle circostanze concrete.

Famiglia nucleare e famiglia d’origine: la differenza

Per la famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori conviventi) il diritto al risarcimento è riconosciuto quasi automaticamente, perché si presume l’esistenza di un forte legame affettivo.

Per la famiglia d’origine, invece, la situazione è diversa: fratelli, sorelle, genitori non conviventi e altri parenti devono dimostrare concretamente l’intensità del legame con la vittima. Non basta il solo vincolo di parentela: il giudice deve essere convinto che quel rapporto fosse significativo e fonte di affetto, sostegno e frequentazione costante.

Quando spetta il risarcimento alla famiglia d’origine

I tribunali hanno più volte riconosciuto il diritto al risarcimento ai membri della famiglia d’origine, purché vi siano prove di un legame affettivo stretto. Alcuni esempi:

  • fratelli che vivevano in costante contatto con la vittima
  • genitori che, pur non convivendo, avevano rapporti quotidiani con il figlio adulto
  • sorelle o fratelli che condividevano attività lavorative o familiari con la persona deceduta

In tutti questi casi, il danno da perdita del congiunto è stato riconosciuto perché la morte ha effettivamente causato una sofferenza intensa e una rottura dolorosa dell’equilibrio di vita.

Come dimostrare il legame affettivo

Per la famiglia d’origine, la chiave sta nelle prove. Alcuni strumenti utili sono:

  • testimonianze di amici, parenti o conoscenti che confermino il rapporto stretto
  • documentazione fotografica o messaggi che dimostrino la frequentazione abituale
  • eventuali progetti condivisi, come attività lavorative o assistenza reciproca

La dimostrazione del legame affettivo è ciò che consente al giudice di andare oltre il semplice vincolo di sangue e riconoscere un effettivo diritto al risarcimento.

Il supporto legale per ottenere giustizia

Affrontare una causa per danno da perdita del congiunto è sempre doloroso, ma anche complesso dal punto di vista legale. Lo Studio Legale dell’Avvocato Davide Cornalba, con sedi a Milano e Lodi, offre un’assistenza specializzata per famiglie colpite da tragedie di questo tipo. Lo studio si occupa di raccogliere prove, coordinare perizie e costruire una strategia efficace per garantire un risarcimento equo e adeguato.

Il dolore per la perdita di un familiare non può essere risarcito in senso pieno, ma la legge riconosce un indennizzo come forma di giustizia e di sostegno. Anche i membri della famiglia d’origine possono ottenere il risarcimento, purché dimostrino l’effettiva intensità del legame. In questi casi, affidarsi a un avvocato esperto è il passo decisivo per trasformare la sofferenza in un diritto riconosciuto e tutelato.

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